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Sicurezza sul lavoro: i chiarimenti dell’INL su macchine e attrezzature

Sicurezza sul lavoro: i chiarimenti dell’INL su macchine e attrezzature

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 24/04/2025|Aggiornato: 10/06/2026

Il 18 marzo 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 2668 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di sicurezza, in risposta alle numerose richieste ricevute da aziende e professionisti. Il documento – scaricabile gratuitamente a fondo pagina – è frutto di un confronto con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro e diventa, dunque, un riferimento per l’applicazione uniforme del D.Lgs. 81/2008, in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022.

Luoghi di lavoro e “categorie omogenee” di violazioni

Uno dei temi affrontati riguarda l’applicazione dell’art. 68, comma 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il quale stabilisce che la violazione di più precetti riferiti a una stessa “categoria omogenea” di requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro venga considerata un’unica infrazione, con conseguente applicazione di una sola sanzione. Il dubbio in questione nasce dalla non esplicitazione di cosa si intendesse, in concreto, per “categoria omogenea”.

Per risolvere questa ambiguità interpretativa, la circolare spiega che i vari punti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 indicano ciascuno una categoria distinta, raggruppando precetti che tutelano uno stesso interesse (es. stabilità strutturale, aerazione, illuminazione, ecc.).

Nella circolare è dunque chiarito che, se più inadempienze riguardano la stessa categoria tra quelle elencate nell’Allegato IV – come ad esempio la stabilità strutturale – esse verranno trattate come un’unica violazione e, di conseguenza, un’unica sanzione. Al contrario, infrazioni che ricadono in categorie diverse – ad esempio una sulla stabilità e una sull’illuminazione – sono da considerarsi violazioni distinte, che comporteranno quindi due sanzioni separate.

Questo chiarimento è fondamentale per garantire un’applicazione equa e coerente delle norme durante le ispezioni.

Macchine “ante direttiva”: certificazione di conformità

Un altro nodo chiarito dalla circolare riguarda la conformità delle macchine costruite prima del 21 settembre 1996, cioè prima che entrasse in vigore il DPR 459/1996, il quale recepiva la prima Direttiva Macchine (89/392/CEE). Queste macchine, essendo prive di marcatura CE, devono oggi rispettare i requisiti generali di sicurezza previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.

La necessità di chiarimento nasce dal fatto che, nella pratica, è diffusa l’idea che per attestare la conformità di queste macchine fosse obbligatorio rivolgersi a un tecnico abilitato. La circolare chiarisce invece che il legislatore non impone alcun obbligo di certificazione da parte di un tecnico: il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare una corretta valutazione dei rischi e di assicurarsi che l’attrezzatura rispetti i requisiti dell’Allegato V, ma, sebbene possa avvalersi della consulenza di un tecnico abilitato, non è tenuto per legge a ottenere una certificazione formale, dato che l’assenza di un’attestazione tecnica non equivale automaticamente a una non conformità.

Macchine “ante direttiva”: manuale d’uso e manutenzione

Il terzo e ultimo punto della circolare riguarda anch’esso le attrezzature messe in servizio prima del DPR 459/1996: per queste non era previsto, all’epoca, l’obbligo del libretto di uso e manutenzione. Tuttavia, oggi il Datore di lavoro deve comunque garantire la disponibilità di istruzioni operative, procedure scritte o schede tecniche che forniscano tutte le informazioni essenziali per l’uso in sicurezza dell’attrezzatura, così come previsto dall’Allegato V, punto 9.2 del D.Lgs. 81/2008.

Il dubbio operativo, emerso in molte aziende, era se fosse necessario redigere ex novo un manuale completo anche per queste attrezzature datate. In proposito, la circolare chiarisce che non è obbligatorio ricostruire o redigere integralmente il libretto, poiché questo obbligo non esisteva all’epoca della produzione, ma sottolinea comunque l’obbligo del Datore di lavoro di fornire ai lavoratori informazioni chiare e accessibili, tramite schede tecniche, istruzioni operative o procedure che indichino modalità d’uso, rischi, misure di sicurezza e comportamenti corretti.

Come anticipato all’inizio dell’articolo, al link qui sotto potete scaricare gratuitamente la versione integrale della circolare fin qui analizzata. Se invece siete alla ricerca di una consulenza personalizzata non esitate a contattarci o ad acquistare una video consulenza specifica sul portale dedicato. Buona lettura!

– Circolare 2668: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

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