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Marcatura CE e sicurezza macchine: i 4 “falsi amici” da correggere subito

Marcatura CE e sicurezza macchine: i 4 “falsi amici” da correggere subito

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 08/10/2026|Aggiornato: 08/10/2026

In molte aziende, quando si parla di conformità dei macchinari e tutela della salute sui luoghi di lavoro, si tende a usare un gergo pratico e informale. Tuttavia, nell’ambito della sicurezza macchine e della marcatura CE, la forma è strettamente legata alla sostanza, ancora di più se arriva il Nuovo Regolamento Macchine portando novità terminologiche e sostanziali.

Al di là dell’errore formale, chiamare una cosa con il nome sbagliato all’interno di un capitolato d’acquisto, di una procedura del DVR o di una mail commerciale genera ambiguità, esponendosi a potenziali incomprensioni e contestazioni con clienti e fornitori, oltre che a criticità in sede di ispezione.

Oggi, con l’avvento del Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 e l’ingresso di tematiche complesse come la cybersicurezza industriale, padroneggiare i concetti corretti non è più solo una questione di pignoleria, ma un requisito fondamentale per non farsi trovare impreparati. Proprio per guidare le aziende in questa delicata transizione, il prossimo mese di novembre avvieremo dei corsi di formazione specifici, progettati per fornire ai professionisti del settore tutti gli strumenti normativi e tecnici aggiornati.

Per iniziare a familiarizzare con un approccio più rigoroso in vista delle nuove normative, in MTM abbiamo redatto la seguente mini guida ai principali “falsi amici” terminologici: come evitarli e perché, così da fare un po’ più di chiarezza sul vocabolario tecnico utilizzato tutti i giorni. (Se ne conosci altri, faccelo sapere a [email protected]).

I 4 “Falsi Amici” Terminologici

1. Marchio CE o Marcatura CE?

Il termine corretto è Marcatura CE, anche se l’espressione “Marchio CE” è impropriamente diffusissima nel settore, portandola in cima alla lista degli errori terminologici più comuni.

Nel linguaggio di tutti i giorni siamo abituati ad associare la parola “marchio” al logo di un’azienda o a un brand commerciale (si pensi alla mela di Apple o al “baffo” di Nike).

La Marcatura CE – così come definita dal Regolamento europeo (CE) n. 765/2008 e ripresa dal nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 – non ha però nulla a che fare con il marketing. Si tratta invece di una dichiarazione con valore legale del fabbricante, che applicandola si assume la responsabilità formale di aver rispettato tutti i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) previsti dalla legge europea.

Definirlo “Marchio CE” non è quindi solo una svista terminologica, ma crea un malinteso pericoloso poiché rischia di declassare un obbligo di legge inderogabile ad un “bollino di qualità” o una scelta d’immagine aziendale.

2. Certificato CE o Dichiarazione di Conformità CE?

Si sente spesso dire: “Ci occorre il certificato CE della macchina”. In realtà, salvo i casi specifici in cui la legge richiede l’intervento di un Organismo Notificato (come per alcune macchine ad alto rischio), la macchina non viene “certificata” da terzi: è il fabbricante stesso che (in autonomia o sotto la guida di un consulente esperto) redige e firma la Dichiarazione di Conformità e appone la Marcatura CE, assumendosi la piena responsabilità penale e civile della macchina o impianto immesso sul mercato.

Nota bene: con il Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230, la terminologia corretta diventerà “Dichiarazione di conformità UE”, e non più Dichiarazione di conformità CE come è stato fino ad ora.

3. Riparo o Dispositivo di protezione?

Ordinare o richiedere una generica “protezione” lascia troppo margine d’interpretazione. La norma UNI EN ISO 12100 distingue infatti tra Ripari e Dispositivi di Protezione: entrambi “proteggono”, ma con caratteristiche, tempi e modalità di impiego troppo diversi per essere accomunati. Nello specifico:

  • Riparo: è una barriera fisica (come un carter, una griglia o una porta interbloccata), progettata come parte della macchina, per fornire protezione
  • Dispositivo di protezione: Mezzo di protezione diverso da un riparo che rileva la presenza del lavoratore e arresta la funzione pericolosa. (per esempio i dispositivi di interblocco o dispositivi di protezione sensibile, …).

Utilizzare il termine corretto quando ci si occupa della sicurezza di una macchina evita quindi l’acquisto e installazione di soluzioni che si rivelano tecnicamente inadatte, dovendo quindi investire nuovamente tempo e risorse per correggerle.

4. “Modifica” generica o Modifica Sostanziale?

Quando si fa un revamping o un adattamento strutturale a una linea di produzione, spesso si tende a liquidare l’intervento come una generica “modifica” oppure come una “manutenzione straordinaria”, pensando che la macchina sia la stessa di prima di cui si è ottimizzando un processo.

Tuttavia, a seconda dell’entità della modifica, sul piano normativo la macchina potrebbe anche non essere più la stessa: è il caso della modifica sostanziale, un termine che da tempo esiste nelle linee guida e prassi della sicurezza macchine e che finalmente il Nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 definisce chiaramente come:

“qualsiasi intervento fisico o digitale, non previsto dal fabbricante originale, che crea nuovi pericoli o aumenta i rischi esistenti al punto da richiedere nuove protezioni collegate al sistema di comando o interventi sulla stabilità della macchina”.

La differenza incide direttamente sulla gestione delle responsabilità, poiché chiunque realizzi una modifica sostanziale — che sia un fornitore esterno o l’officina interna dell’azienda — assume a tutti gli effetti il ruolo di Fabbricante, con l’obbligo di gestire la nuova valutazione dei rischi e la relativa Marcatura CE. Risulta quindi evidente quanto sia importante per un’azienda non creare ambiguità sul termine, che rischia di trasformare un utilizzatore o manutentore in un inconsapevole nuovo fabbricante. Vuoi approfondire l’argomento? Leggi il nostro articolo dedicato.

Cosa cambia con il nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230

L’aggiornamento della terminologia aziendale diventa ancora più urgente con la piena applicazione del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 che dal prossimo 20 gennaio 2027 porterà diverse novità sia sul piano formale che sostanziale, in tema di sicurezza e conformità di macchine e impianti.

Sul piano formale, ad esempio, oltre al già citato cambiamento da Dichiarazione di Conformità CE a Dichiarazione di Conformità UE, notiamo che si tratta di un Regolamento e non più di una Direttiva: ciò significa che, a differenza del passato, non è più necessario aspettare che le direttive vengano recepite dai singoli Stati nazionali, poiché i Regolamenti diventano validi ed applicabili in tutta l’Unione Europea dalla data di entrata in vigore.

Sul piano sostanziale, invece, tra le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento Macchine citiamo il tema del software come componente di sicurezza e la cybersicurezza.

I software che svolgono funzioni di sicurezza (anche se venduti separatamente dall’hardware) rientrano infatti ufficialmente tra i componenti di sicurezza e richiedono una propria Marcatura CE, mentre i sistemi di comando devono ora essere progettati per resistere ad attacchi informatici e manomissioni, introducendo di fatto l’obbligo di valutare i rischi legati alla Cybersecurity.

Se vuoi approfondire il legame tra Nuovo Regolamento Macchine e sicurezza informatica e le novità introdotte, ti aspettiamo il 23 novembre al nostro corso di formazione tecnica 100% online, su cui trovi maggiori info qui.

Un’opportunità per la cultura della sicurezza (e per la tua formazione)

Allineare il linguaggio degli uffici acquisti, tecnico e sicurezza non è un pignolo esercizio stilistico, ma la base imprescindibile per comunicare chiaramente e costruire capitolati di fornitura corretti, prevenire contenziosi con i fornitori e dimostrare agli organi di vigilanza un approccio maturo e rigoroso nella gestione dei rischi aziendali.

Tuttavia, sebbene sia fondamentale, il vocabolario è solo il punto di partenza: per non farsi cogliere impreparati dai profondi cambiamenti introdotti dal nuovo impianto normativo, la chiave è la formazione. Proprio per aiutare le aziende e i professionisti a padroneggiare queste transizioni, il prossimo mese di novembre partiranno i nostri nuovi corsi di formazione tecnica per imparare come marcare CE con il Nuovo Regolamento Macchine e come gestire la sicurezza informatica delle proprie macchine e impianti.

Un’occasione imprescindibile per aggiornare le proprie competenze, mettere al sicuro i propri impianti e trasformare gli obblighi di legge in un vero e proprio vantaggio competitivo.

Vuoi saperne di più sui programmi, le date e le modalità di iscrizione? Contattaci subito scrivendo a [email protected] oppure scopri di più nella sezione formazione del sito. Buona lettura!

Posted in Marcatura CETagged Cybersicurezza industriale, Dichiarazione di Conformità UE, Formazione MTM, Marcatura CE, Modifica sostanziale, Regolamento Macchine 2023/1230, Sicurezza macchine, UNI EN ISO 12100

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