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Manuale d’uso e manutenzione: non un semplice allegato, ma un pilastro della sicurezza

Manuale d’uso e manutenzione: non un semplice allegato, ma un pilastro della sicurezza

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 23/04/2026|Aggiornato: 09/07/2026

Troppo spesso si tende a pensare che l’esperienza pratica o la consuetudine possano sostituire quelle fitte pagine di avvertenze tecniche. In molte realtà aziendali, il manuale d’uso e manutenzione di un macchinario finisce quindi per diventare un documento dimenticato in un cassetto, ancora nell’imballaggio originale.

Tuttavia, nel corso di questo articolo analizzeremo alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, che ci ricordano quanto il manuale d’uso e manutenzione sia parte essenziale della sicurezza sul lavoro e quanto ignorarlo comporti rischi tecnici e legali.

Caso 1: l’equiparazione dei termini “manuale” e “istruzioni”

Nelle aule di giustizia si affrontano spesso confronti sulla terminologia tecnica. A tal proposito è emblematica la recentissima sentenza n. 9573 del 12 marzo 2026, riguardante un datore di lavoro condannato per aver messo a disposizione di un lavoratore una graffiatrice industriale priva dei dispositivi di protezione previsti dal costruttore.

In quell’occasione, la difesa ha cercato di distinguere tra “istruzioni d’uso” e “manuale d’uso”, sostenendo che quest’ultimo non dovesse necessariamente essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La Suprema Corte ha però chiarito che i due concetti sono sinonimi: il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che le attrezzature siano utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante, poiché esse definiscono gli standard necessari per la tutela della salute.

Caso 2: La lingua del manuale come requisito essenziale per la prevenzione

Un manuale d’uso e manutenzione che non può essere compreso agevolmente è, ai fini della prevenzione, come se fosse assente. La sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 illustra bene questo principio: un operatore è rimasto gravemente ferito mentre cercava di riparare una perdita d’acqua in un macchinario per lo stampo di materiale plastico. Dopo aver fermato la macchina e aperto le protezioni in plexiglas, si era introdotto all’interno con un joystick di manovra, ma aveva poi riavviato gli ingranaggi a velocità lenta per individuare il guasto, venendo colpito al braccio.

Le indagini hanno rivelato che il manuale d’uso in italiano è stato fornito solo dopo l’incidente, mentre prima era disponibile esclusivamente in inglese. Questo sottolinea come la disponibilità della documentazione nella lingua corretta non sia un dettaglio formale, ma un elemento cardine della formazione.

Caso 3: l’esperienza non sostituisce la formazione tecnica specifica

Spesso nei reparti produttivi è diffusa la convinzione secondo cui un lavoratore esperto con decenni di attività alle spalle possiede una competenza tale da rendere superflue le procedure scritte. La sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 chiarisce proprio i limiti di questa affermazione: durante il trasloco di un pianoforte, un elevatore è improvvisamente ceduto, provocando un infortunio mortale.

Nonostante il lavoratore coinvolto avesse 25 anni di esperienza, la Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro, poiché l’anzianità di servizio non può sopperire alla mancanza di una formazione specifica. Infatti, nonostante l’esperienza la mancata conoscenza dei parametri tecnici lo ha portato a commettere un errore di montaggio, esponendosi ad un rischio con conseguenze fatali.

Caso 4: Prevenire l’uso scorretto “ragionevolmente prevedibile”

Un ultimo punto cruciale riguarda la gestione degli errori umani. Spesso si ritiene che un comportamento imprudente del dipendente esoneri l’azienda da ogni responsabilità. La sentenza n. 23318 del 23 giugno 2025 chiarisce invece che il manuale d’uso deve considerare non solo l’uso corretto, ma anche l’uso scorretto “ragionevolmente prevedibile”.

Il caso riguarda un operaio ferito a un dito mentre cercava di rimuovere scarti di cartone che occludevano l’aspiratore di un macchinario “Exeller Line”. A tal proposito, la Corte ha stabilito che l’atto del lavoratore non era folle, ma comprensibile, dal momento che:

  • Al dipendente non era mai stato consegnato il manuale d’uso, che vietava espressamente la rimozione dei carter;
  • La formazione ricevuta non riguardava quel macchinario specifico, ma l’uso di carrelli elevatori;
  • L’intervento manuale a macchina in moto era diventato una prassi consolidata per non interrompere la produzione;

Quello che questi casi hanno in comune è quindi piuttosto evidente: il manuale d’uso e manutenzione si conferma ogni volta come un elemento essenziale, senza il quale la responsabilità ricade sempre e comunque sull’azienda che non lo ha fornito nelle modalità corrette. Trasformarlo quindi da semplice documento d’archivio in una procedura operativa realmente compresa è l’unica via per garantire una sicurezza che sia efficace e, al tempo stesso, conforme alle normative vigenti.

Di seguito trovate i link per scaricare gratuitamente le quattro sentenze fin qui analizzate. Buona lettura!

  • Caso 1: l’equiparazione dei termini “manuale” e “istruzioni” – n. 9573 del 12 marzo 2026.
  • Caso 2: La lingua del manuale come requisito essenziale per la prevenzione – sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025.
  • Caso 3: l’esperienza non sostituisce la formazione tecnica specifica – n. 38056 del 29 dicembre 2022.
  • Caso 4: Prevenire l’uso scorretto “ragionevolmente prevedibile” – n. 23318 del 23 giugno 2025.
Posted in Salute e Sicurezza sul LavoroTagged Corte di Cassazione, DVR, Formazione sicurezza, Istruzioni d'uso, Manuale d'uso e manutenzione, Prevenzione infortuni, Responsabilità datore di lavoro, Sentenze sicurezza, Uso scorretto prevedibile

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