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Protezione delle mani: perché un guanto non vale l’altro (e cosa dice la Cassazione)

Protezione delle mani: perché un guanto non vale l’altro (e cosa dice la Cassazione)

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 09/04/2026|Aggiornato: 09/07/2026

Quando si tratta di sicurezza sul lavoro, si tende spesso a considerare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come un tema puramente amministrativo: si acquistano, si consegnano e si spunta la casella sulla lista degli adempimenti. Tuttavia, la giurisprudenza recente ci ricorda che la scelta del DPI non è solo un atto formale, ma un processo tecnico rigoroso che può fare la differenza tra una giornata di lavoro sicura e un grave infortunio.

In particolare, l’articolo di oggi affronta il delicato tema della protezione delle mani, poiché si tratta dello strumento di lavoro più esposto a rischi di natura meccanica, termica o chimica. La protezione delle mani e la conseguente scelta dei guanti di protezione lavoro è infatti considerato un tema particolarmente complesso poiché, a seconda del caso, è necessario individuare un DPI che protegga il lavoratore da uno o più rischi specifici differenti, senza intralciarne l’attività e performance lavorativa.

Ciononostante, accade ancora che vengano forniti dispositivi generici per rischi specifici.

Un caso emblematico è quello affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13575 del 5 maggio 2020, riguardante un infortunio occorso a un lavoratore durante operazioni di pulizia di una macchina con organi in movimento.

Il rischio di una scelta superficiale: cosa dice la sentenza n. 13575/2020

In sede giudiziaria è emerso che l’azienda aveva fornito semplici guanti in lattice, del tutto inidonei a proteggere contro il rischio di trascinamento o taglio. A tal proposito la Suprema Corte ha ribadito che fornire un DPI generico non assolve l’obbligo di sicurezza: il datore di lavoro deve garantire che il dispositivo sia specificamente idoneo al rischio residuo individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nel caso citato, la mancanza di guanti antitaglio certificati ha portato alla condanna non solo del datore di lavoro, ma anche dell’azienda ai sensi della responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/01).

La responsabilità non si delega: la recente sentenza n. 15406/2024

Se il caso dei guanti in lattice ci insegna che il DPI deve essere tecnicamente idoneo, la sentenza n. 15406 del 15 aprile 2024 chiarisce invece un altro punto fondamentale: chi risponde dell’errore se la scelta del dispositivo è stata suggerita da un soggetto esterno?

In questa vicenda, un infortunio si era verificato nonostante l’azienda si fosse affidata a un consulente tecnico esterno per la valutazione dei rischi. La difesa sosteneva che il Datore di Lavoro avesse agito correttamente fidandosi ciecamente del tecnico. La Suprema Corte ha però smontato questa tesi, precisando che il supporto di un professionista non esonera il vertice aziendale dai propri doveri di Datore di Lavoro, che deve verificare che le indicazioni ricevute siano coerenti con ciò che accade realmente nei reparti della sua azienda.

Egli rimane infatti il garante ultimo della sicurezza e non può trasferire la colpa su un errore del consulente, specialmente se tale mancanza era rilevabile con la normale diligenza.

Dalla teoria alla pratica: i pilastri per una protezione reale dei dipendenti

Dall’analisi degli orientamenti giurisprudenziali e del D.Lgs. 81/08 (art. 77), emergono tre pilastri fondamentali per una gestione corretta:

  • Analisi specifica del rischio: Non basta sapere che esiste un “rischio taglio”. Bisogna valutarne l’entità e scegliere un guanto con il corretto livello di prestazione, facendo riferimento alle norme tecniche UNI EN ISO di settore.
  • Formazione e Addestramento: Consegnare un paio di guanti senza spiegare come e quando usarli è una mancanza grave; nei casi giudiziari relativi ad infortuni sul lavoro spesso emerge che il cattivo uso dei DPI da parte del lavoratore deriva da una formazione carente.
  • Vigilanza sull’uso: Non basta che i DPI siano disponibili in magazzino: il datore di lavoro e i preposti devono vigilare affinché i DPI siano effettivamente indossati correttamente.

Ignorare le specifiche tecniche o cedere alla “prassi” di usare ciò che è più economico può portare a conseguenze dannose, sia per il lavoratore infortunato, sia per l’azienda che si trova a gestire le conseguenze di un infortunio e vede intaccata la continuità lavorativa. Scegliere il guanto giusto non è dunque da considerare un mero costo, ma un investimento nella continuità operativa della propria azienda e nella salute dei propri lavoratori.

Per approfondire, di seguito è possibile scaricare gratuitamente i testi integrali delle sentenze fin qui citate. Buona lettura!

  • Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2020, n. 13575 – Omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica e trauma alla mano per il blocco della presa ad iniezione. 
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2024, n. 15406 – Schizzi di alluminio fuso e DPI inadeguati. 
Posted in Salute e Sicurezza sul LavoroTagged Corte di Cassazione, D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/08 art. 77, Dispositivi di Protezione Individuale, Guanti antitaglio, Guanti da lavoro, Protezione delle mani, Responsabilità amministrativa, Sentenze DPI, Vigilanza e controllo

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