Valutazione dei rischi secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE – MTM Consulting s.r.l.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE attualmente vigente impone che il Fabbricante di una macchina effettui una valutazione dei rischi che permetta di stabilire quali requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I sono applicabili e come sono stati risolti. Questa valutazione deve far parte del fascicolo tecnico e serve a dimostrare il livello di sicurezza offerto dalla macchina in tutte le sue fasi di vita.
MTM Consultng s.r.l. da anni segue i Fabbricanti nella stesura della valutazione dei rischi sulle macchine da loro realizzate, adottando le procedure armonizzate come indicate all’interno delle pertinenti norme tecniche di riferimento.
L’allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, nei principi generali, riporta come il Fabbricante di una macchina, o il suo Mandatario, debba garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi della macchina al fine di stabilire i requisiti di sicurezza che concernono la macchina. Infatti, non tutti i requisiti essenziali di sicurezza saranno applicabili alla macchina; in funzione dei pericoli effettivamente presenti su di essa, in tutte le sue fasi di vita, saranno applicabili solo alcuni dei requisiti essenziali. Dunque, il primo scopo della valutazione dei rischi è proprio quello di identificare tutti i possibili pericoli presenti sulla macchina in tutte le sue fasi di vita e dunque evidenziare quali requisiti essenziali siano effettivamente applicabili.
In effetti, la valutazione dei rischi deve seguire un percorso ben definito, come delineato dallo stesso Allegato I. Il Fabbricante, di fatto, è tenuto prima ad identificare i limiti della macchina, tra cui fondamentale è l’identificazione chiara dell’uso previsto e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile; successivamente deve individuare, come detto, tutti i pericoli e le correlate situazioni pericolose, in tutte le fasi di vita della macchina; il passaggio successivo è la stima del rischio correlato alla situazione pericolosa, valutando quindi se quel rischio è sufficientemente basso oppure può essere ulteriormente ridotto arrivando in ultima analisi anche ad una eliminazione del pericolo. Questo processo iterativo, dunque, deve essere effettuato durante la progettazione stessa della macchina in modo da, eventualmente, modificarla qualora il processo di valutazione dei rischi comporti questa necessità.
Risulta chiaro, dunque, come questo processo iterativo di valutazione dei rischi debba seguire un iter ben definito, come specificato dalle correlate norme armonizzate di riferimento (in particolare dalla norma generale UNI EN 12100).
Il risultato ultimo della valutazione dei rischi è, dunque, quello di progettare e realizzare una macchina in cui le scelte progettuali e realizzative effettuate siano il diretto risultato della stessa valutazione dei rischi in modo da poter esporre gli operatori, che avranno a che fare con la macchina in tutte le sue fasi di vita, solo a quel rischio residuo emerso dalla valutazione stessa.
MTM Consulting s.r.l. segue da sempre i Fabbricanti nella realizzazione del documento di valutazione dei rischi come parte integrante del Fascicolo Tecnico di una macchina. Ora che la Direttiva Macchine 2006/42/CE cita espressamente come obbligo, per il Fabbricante, quello di effettuare o far effettuare una valutazione dei rischi sulla macchina, questa esigenza risulta ancora più stringente. A tal scopo MTM Consulting s.r.l., nella stesura della valutazione dei rischi, adotta le procedure fissate dalle norme armonizzate di riferimento in modo da analizzare solo i requisiti di sicurezza pertinenti e in modo da fornire le soluzioni tecnico progettuali più aggiornate e che rappresentino l’attuale stato dell’arte.
[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]