Regolamento REACH e utilizzatore finale
Negli ultimi anni sono state introdotte numerose novità in merito alla immissione sul mercato e all’utilizzo delle sostanze e dei preparati chimici.
Una delle novità riguarda l’introduzione del Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006). Esso è entrato in vigore nel giugno del 2007, aprendo la strada ad un numero elevato di Regolamenti paralleli; se da una parte è stata fatta chiarezza allo scopo di unificare comportamenti internazionali in una materia che vede la comunicazione come fonte principale dell’utilizzo in sicurezza, come ad esempio l’introduzione del Regolamento CLP, che modifica l’etichettatura dei prodotti pericolosi (uniformando i pittogrammi) e la modalità di redazione della Scheda di Sicurezza (SDS, Safety Data Sheet), dall’altra parte sono stati introdotti alcuni obblighi in capo a produttori e utilizzatori di sostanze e preparati che creano non poca confusione dell’utilizzatore finale. Il settore dell’industria chimica e dei relativi utilizzatori infatti comprende un numero di attori molto vasto e interconnesso in modo vario; l’introduzione di nuovi obblighi ha fatto in primo luogo impennare le richieste di documentazione e certificazioni ai propri fornitori di sostanze e materie prime o semilavorati, anche nel caso in cui queste non fossero necessarie.
Vediamo di fare chiarezza in merito a quello che è l’aspetto maggiormente semplice, ma anche maggiormente diffuso, introdotto dal Regolamento REACH: gli obblighi in capo all’utilizzatore finale.
Lo scopo del Regolamento REACH è quello istituire un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, allo scopo di tracciare anche il tipo di impiego dedicato alla tale sostanza o preparato.
Il campo di applicazione del regolamento copre tutte le sostanze fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele.
La maggior parte degli obblighi riguarda i fabbricanti. Pochi sono invece gli obblighi che ricadono sull’utilizzatore finale o meglio chiamato, per seguire la terminologia del Regolamento REACH, utilizzatore a valle (downsteram user), ovvero colui che impiega agenti chimici acquistati da fornitori esterni allo scopo di realizzare il proprio prodotto, senza alterarne o modificarne la formulazione, come appunto accade nella maggior parte dei casi.
Gli obblighi in capo all’utilizzatore a valle sono principalmente due.
Il primo è correlato alla Scheda di Sicurezza: il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 impone al fabbricante di possedere tutte le SDS delle sostanze e preparati utilizzati mentre per il Regolamento REACH è necessario verificare, sempre sulle SDS, per ogni prodotto utilizzato, che l’impiego fatto in azienda rispetti quanto indicato dal fabbricante stesso nello specifico paragrafo “Scenario di esposizione”. Con il Regolamento REACH infatti il fabbricante della sostanza è obbligato a mappare e dichiarare gli usi consentiti; l’utilizzatore deve quindi verificare che l’uso da lui fatto rientri in quelli consentiti dal fabbricante.
Nel caso l’uso fatto non sia registrato dal fabbricante come possibile Scenario di esposizione, è necessario comunicarlo al fabbricante stesso.
Il secondo obbligo riguarda la presenza di sostanze SVHC (Substance of Very High Concern). Le sostanze SVHC sono sostanze incluse nella cosiddetta Candidate List, ovvero una lista stillata dalla European Chemicals Agency (ECHA) che riguarda sostanze che necessitano di una particolare tracciatura, ma non per questo vietate.
Da regolamento REACH ogni cliente ha la possibilità di richiedere per un materiale o prodotto acquistato, qualsiasi tipo di prodotto, sia esso finito o semilavorato, una dichiarazione al fabbricante in merito alla presenza di sostanze SVHC (ovvero concentrazioni superiori allo 0,1% peso) o assenza delle stesse nel prodotto. L’obbligo imposto dal Regolamento REACH è quello di fornire una risposta entro 45 giorni dalla richiesta.
Buona norma quindi per ogni utilizzatore a valle è quella di richiedere ai propri fornitori, in particolare quelli di materiali e semilavorati che vengono incorporati nel prodotto finale, una dichiarazione in merito alla presenza o assenza di sostanze SVHC.
Sulle Schede di Sicurezza inoltre la presenza di sostanze SVHC è indicata al Punto 16.
Esistono poi altri obblighi maggiormente complessi che riguardano sostanze dotate di particolare pericolosità. Su queste tematiche MTM Consulting può seguirvi direttamente ed offrire la propria esperienza in merito.
[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]
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23. Nuova Direttiva RoHS e Marcatura CE