logo emtem
  • Azienda
  • Servizi
  • Faq
  • News
  • Contatti
  • Italiano
prenota un appuntamento

Regolamento REACH e utilizzatore finale

Regolamento REACH e utilizzatore finale

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 24/09/2013|Aggiornato: 10/06/2026

Negli ultimi anni sono state introdotte numerose novità in merito alla immissione sul mercato e all’utilizzo delle sostanze e dei preparati chimici.

Una delle novità riguarda l’introduzione del Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006). Esso è entrato in vigore nel giugno del 2007, aprendo la strada ad un numero elevato di Regolamenti paralleli; se da una parte è stata fatta chiarezza allo scopo di unificare comportamenti internazionali in una materia che vede la comunicazione come fonte principale dell’utilizzo in sicurezza, come ad esempio l’introduzione del Regolamento CLP, che modifica l’etichettatura dei prodotti pericolosi (uniformando i pittogrammi) e la modalità di redazione della Scheda di Sicurezza (SDS, Safety Data Sheet), dall’altra parte sono stati introdotti alcuni obblighi in capo a produttori e utilizzatori di sostanze e preparati che creano non poca confusione dell’utilizzatore finale. Il settore dell’industria chimica e dei relativi utilizzatori infatti comprende un numero di attori molto vasto e interconnesso in modo vario; l’introduzione di nuovi obblighi ha fatto in primo luogo impennare le richieste di documentazione e certificazioni ai propri fornitori di sostanze e materie prime o semilavorati, anche nel caso in cui queste non fossero necessarie.

Vediamo di fare chiarezza in merito a quello che è l’aspetto maggiormente semplice, ma anche maggiormente diffuso, introdotto dal Regolamento REACH: gli obblighi in capo all’utilizzatore finale.

Lo scopo del Regolamento REACH è quello istituire un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, allo scopo di tracciare anche il tipo di impiego dedicato alla tale sostanza o preparato.

Il campo di applicazione del regolamento copre tutte le sostanze fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele.

La maggior parte degli obblighi riguarda i fabbricanti. Pochi sono invece gli obblighi che ricadono sull’utilizzatore finale o meglio chiamato, per seguire la terminologia del Regolamento REACH, utilizzatore a valle (downsteram user), ovvero colui che impiega agenti chimici acquistati da fornitori esterni allo scopo di realizzare il proprio prodotto, senza alterarne o modificarne la formulazione, come appunto accade nella maggior parte dei casi.

Gli obblighi in capo all’utilizzatore a valle sono principalmente due.

Il primo è correlato alla Scheda di Sicurezza: il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 impone al fabbricante di possedere tutte le SDS delle sostanze e preparati utilizzati mentre per il Regolamento REACH è necessario verificare, sempre sulle SDS, per ogni prodotto utilizzato, che l’impiego fatto in azienda rispetti quanto indicato dal fabbricante stesso nello specifico paragrafo “Scenario di esposizione”. Con il Regolamento REACH infatti il fabbricante della sostanza è obbligato a mappare e dichiarare gli usi consentiti; l’utilizzatore deve quindi verificare che l’uso da lui fatto rientri in quelli consentiti dal fabbricante.

Nel caso l’uso fatto non sia registrato dal fabbricante come possibile Scenario di esposizione, è necessario comunicarlo al fabbricante stesso.

Il secondo obbligo riguarda la presenza di sostanze SVHC (Substance of Very High Concern). Le sostanze SVHC sono sostanze incluse nella cosiddetta Candidate List, ovvero una lista stillata dalla European Chemicals Agency (ECHA) che riguarda sostanze che necessitano di una particolare tracciatura, ma non per questo vietate.

Da regolamento REACH ogni cliente ha la possibilità di richiedere per un materiale o prodotto acquistato, qualsiasi tipo di prodotto, sia esso finito o semilavorato, una dichiarazione al fabbricante in merito alla presenza di sostanze SVHC (ovvero concentrazioni superiori allo 0,1% peso) o assenza delle stesse nel prodotto. L’obbligo imposto dal Regolamento REACH è quello di fornire una risposta entro 45 giorni dalla richiesta.

Buona norma quindi per ogni utilizzatore a valle è quella di richiedere ai propri fornitori, in particolare quelli di materiali e semilavorati che vengono incorporati nel prodotto finale, una dichiarazione in merito alla presenza o assenza di sostanze SVHC.

Sulle Schede di Sicurezza inoltre la presenza di sostanze SVHC è indicata al Punto 16.

Esistono poi altri obblighi maggiormente complessi che riguardano sostanze dotate di particolare pericolosità. Su queste tematiche MTM Consulting può seguirvi direttamente ed offrire la propria esperienza in merito.

[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]

–

23. Nuova Direttiva RoHS e Marcatura CE

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

Ultime News

  • Cybersicurezza industriale: impatto e scadenze di Regolamento Macchine e Cyber Resilience Act
  • Quando la modifica sostanziale diventa digitale: dal Regolamento Macchine al Cyber Resilience Act
  • Sicurezza sul lavoro nelle microimprese: dati Inail 2026 e misure salvavita
  • Guida Polveri Pericolose INAIL 2026: Strategie di Contenimento e Sicurezza
  • Droni e ispezioni industriali: la guida tecnica Inail per controlli sicuri e a norma

Archivi

  • Settembre 2026
  • Luglio 2026
  • Giugno 2026
  • Maggio 2026
  • Aprile 2026
  • Marzo 2026
  • Febbraio 2026
  • Gennaio 2026
  • Dicembre 2025
  • Novembre 2025
  • Ottobre 2025
  • Settembre 2025
  • Luglio 2025
  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Novembre 2024
  • Giugno 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Gennaio 2022
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Luglio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Dicembre 2018
  • Settembre 2018
  • Giugno 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2016
  • Giugno 2016
  • Marzo 2016
  • Febbraio 2016
  • Dicembre 2015
  • Agosto 2015
  • Luglio 2015
  • Giugno 2015
  • Marzo 2015
  • Febbraio 2015
  • Gennaio 2015
  • Dicembre 2014
  • Novembre 2014
  • Settembre 2014
  • Agosto 2014
  • Luglio 2014
  • Maggio 2014
  • Aprile 2014
  • Febbraio 2014
  • Dicembre 2013
  • Novembre 2013
  • Settembre 2013
  • Aprile 2013
  • Marzo 2013
  • Febbraio 2013
  • Gennaio 2013
  • Aprile 2012
  • Ottobre 2004

Categorie

  • Marcatura CE
  • Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • Sistemi di Gestione
  • Sviluppo Sostenibile
Privacy Policy