Nuovi obblighi per le aziende e nuove opportunita’ nel campo delle diagnosi energetiche e sistemi di gestione della energia
Nel corso del mese di luglio 2014 è stata recepita la Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il Decreto italiano di recepimento, D.Lgs. 102/2014, propone un esteso quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica. Tale Decreto si propone come una vera e propria linea di indirizzo a medio termine per la gestione politica e pratica dell’energia, coinvolgendo privati, enti pubblici, aziende e gestori di reti e servizi con l’obiettivo ultimo del risparmio energetico a livello nazionale.
Se da una parte il Decreto mira a gestire in modo più efficiente e lungimirante reti energetiche, acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni territoriali e incentivi ai privati nell’ottica della riqualificazione energetica e del conto energia, dall’altra impone nuovi obblighi, parte dei quali insistono su alcune tipologie di aziende produttive, in particolare riguardo all’esecuzione di diagnosi energetiche.
MTM Consulting può effettuare diagnosi energetiche per la tua azienda ed aiutarti a rispettare gli imminenti obblighi dettati dal D.Lgs. 102/2014.
L’obiettivo di risparmio energetico a cui le misure del D.Lgs. 102/2014 vogliono portare, consiste nella riduzione entro l’anno 2020 in 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati sulla base dei consumi rilevati nell’anno 2010.
Per raggiungere tale obiettivo il Decreto impone e regola ambiti che in maniera trasversale toccano tantissimi attori presenti sul territorio nazionale. Parte delle novità introdotte riguarda anche le aziende produttive, le quali vengono investite di nuovi obblighi.
Il principale obbligo imposto riguarda l’effettuazione di una diagnosi energetica relativa alle proprie unità produttive ubicate sul territorio italiano, da effettuarsi entro e non oltre il 5 dicembre 2015, da ripetere e aggiornare con cadenza quadriennale.
Tale diagnosi energetica è obbligatoria per quelle che il Decreto definisce come grandi imprese: “impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro”, mentre resta volontaria per le altre imprese. La mancata diagnosi è inoltre un obbligo sanzionato dal Decreto, tramite una sanzione di tipo amministrativo fino ad un massimo pari a 40.000 €.
Il Decreto offre poi la possibilità di adempiere a questo obbligo tramite l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001, a patto che il Sistema stesso comprenda una diagnosi energetica con le caratteristiche indicate nel Decreto.
La diagnosi energetica consiste di varie parti:
un’indagine dello stato di fatto relativo ai consumi energetici aziendali di ogni natura, comprendente quantomeno un periodo temporale pari agli ultimi tre anni di attività dell’azienda;
un’analisi delle caratteristiche energetiche e di efficienza di edifici, processi produttivi, impianti, sistemi di trasporto;
le modalità di gestione aziendale e il tipo di controllo in atto in merito a tali aspetti;
proposte di interventi di miglioramento (sia tecnici che gestionali), valutati sulla base dell’efficacia e anche in termini economici nell’intero ciclo di vita dell’intervento stesso.
Il Decreto poi indica la necessità, per le sole aziende maggiormente energivore, di attuare gli interventi di riduzione emersi nel corso della diagnosi energetica tramite la realizzazione di un piano di intervento a medio termine o tramite l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001. Per le altre aziende è unicamente obbligatorio monitorare nel tempo i parametri sui quali la diagnosi energetica si basa, avendo però a disposizione uno strumento per valutare investimenti in materia di ammodernamento del proprio sistema di consumo energetico, correlati a benefici a livello ambientale quantificati.
[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]
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