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Nuova Direttiva RoHS e Marcatura CE

Nuova Direttiva RoHS e Marcatura CE

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 24/04/2013|Aggiornato: 10/06/2026

Nel gennaio del 2013 è entrata in vigore la nuova Direttiva RoHS o RoHS 2, ovvero la Direttiva 2011/65/UE “sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Questa Direttiva sostituisce e abroga la precedente Direttiva RoHS 2002/95/CE, apportando numerose modifiche in merito al campo di applicazione e introducendo una vera e propria Marcatura CE in conformità ai requisiti della Direttiva stessa.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel valutare l’applicabilità della nuova Direttiva, nonché fornire indicazioni sulla corretta documentazione da consegnare ai propri clienti e su documenti tecnici da produrre internamente o richiedere ai propri fornitori, per dimostrare la conformità al disposto legislativo.

La Direttiva RoHS 2 (Restriction of Hazardous Substances) si pone l’obiettivo, come la prima versione del 2002, di ridurre o eliminare la presenza di sostanze e agenti chimici pericolosi all’interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e nei relativi componenti.

Le sostanze che vengono individuate dalla RoHS 2 sono le stesse presenti nella prima versione; sono tutte sostanze riconosciute ormai da lungo tempo come altamente tossiche e bioaccumulabili, sia a livello umano che biologico in generale.

Nell’Allegato II della Direttiva è presente l’elenco delle sostanze con restrizioni di uso, riportate qui nel seguente elenco, con indicata la massima percentuale tollerabile in peso nei materiali omogenei che compongono il prodotto: Piombo (0,1 %), Mercurio (0,1 %), Cadmio (0,01 %), Cromo esavalente (0,1 %), Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %), Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %).

All’Allegato I la Direttiva propone l’elenco di gruppi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel campo di applicazione: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, distributori automatici, altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.

L’ultima di queste categorie è stata inserita con al nuova edizione della Direttiva, andando così a comprendere un largo numero di apparecchiature. Largo numero di apparecchiature che è però limitato dal campo di esclusione dalla Direttiva: nel campo di esclusione rientrano anche, ad esempio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni e impianti industriali fissi di grandi dimensioni.

Leggendo quindi queste due esclusioni sembrano essere lasciate fuori le applicazioni industriali. In realtà l’applicabilità della Direttiva ai macchinari di tipo industriale dipende dal tipo di lavorazione svolta, dalle modalità di approntamento del luogo di installazione, dal tipo di installazione svolta, dalle dimensioni e dal carattere permanente o meno dell’installazione, come indicato anche dalle linee guida interpretative emesse dalla Comunità Europea. È quindi necessario analizzare ogni singolo caso per avere certezza in merito all’esclusione o inclusione del proprio prodotto all’interno della Direttiva.

Il primo obbligo in capo ai fabbricanti di AEE che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva RoHS è quindi quello di predisporre la documentazione tecnica necessaria per dimostrare l’assenza dei suddetti materiali nel proprio prodotto. Inoltre è necessario redigere una procedura di controllo interno della produzione, in modo tale da garantire che ogni singolo prodotto risulti conforme.

Ulteriore e nuovo obbligo che spetta ai fabbricanti, introdotto dalla RoHS 2, è quello di redigere una Dichiarazione di Conformità alla Direttiva e di apporre il marchio CE sull’apparecchiatura messa in servizio.

La Direttiva quindi in questa seconda edizione viene a configurarsi come una vera e propria Direttiva di Prodotto, introducendo l’obbligo di Marcatura CE per i prodotti alla quale si riferisce.

[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]

4. Valutazione dei rischi secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE – MTM Consulting s.r.l.

Posted in Marcatura CE

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