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Nuova Direttiva PED, 2014/68/UE

Nuova Direttiva PED, 2014/68/UE

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 11/11/2014|Aggiornato: 10/06/2026

Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 27/06/2014 è stata pubblicata la nuova Direttiva inerente la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione, Direttiva 2014/68/UE. Rispetto alla precedente Direttiva 97/23/CE, ancora vigente, vi sono alcune novità, in particolare per quanto concerne le responsabilità delle diverse figure coinvolte e per quanto riguarda la classificazione delle attrezzature in funzione del fluido utilizzato.

MTM Consulting s.r.l. è in grado di aiutare i Fabbricanti nell’individuare quali attrezzature a pressione sono oggetto della Direttiva e quindi di seguirli nel processo di certificazione che porta alla marcatura CE del prodotto prima della immissione sul mercato. Parimenti, è in grado di supportare gli importatori o i distributori che dovessero trovarsi nella condizione di valutare l’effettiva conformità del prodotto prima di importarlo o di distribuirlo sul territorio della UE.

Il campo di applicazione della Direttiva 2014/68/UE è analogo a quello della precedente Direttiva 97/23/CE. Quindi, analizzando il contenuto dell’articolo 1, si verifica come la Direttiva 2014/68/UE si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Anche il significato di “attrezzatura a pressione” è rimasto lo stesso; per essa si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili.

Il campo di applicazione della Direttiva PED è rimasto, dunque, molto ampio. Di fatto, sono escluse in maniera implicita le attrezzature a pressione sottoposte ad una pressione massima ammissibile PS inferiore a 0,5 bar: queste attrezzature non presentano significativi rischi connessi alla pressione. Esse, dunque, non rientrano negli obblighi della Direttiva e possono liberamente circolare sul mercato senza alcuna restrizione; ovviamente potrebbero rientrare nel campo di applicazione di altre direttive europee. Pertanto, è obbligo del Fabbricante analizzare bene tutte le possibili Direttive applicabili alla attrezzatura a pressione anche qualora la Direttiva PED non sia applicabile.

Analogamente, è ancora presente una particolarità del campo di esclusione già presente nella precedente Direttiva 97/23/CE, sebbene in maniera più ristretta: quelle attrezzature a pressione che rientrano in Categoria I e che, dunque, presentano un basso livello di pericolosità dovuto alla pressione, e che contemporaneamente sono oggetto di altre Direttive (tra cui la Direttiva Macchine, Atex, Bassa Tensione, ecc.), non rientrano nella Direttiva PED: il pericolo legato alla pressione viene analizzato e risolto semplicemente risolvendo i requisiti delle altre Direttive applicabili.

Le attrezzature a pressione che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva PED 2014/68/UE sono organizzate in categorie, in base all’Allegato II, secondo un criterio di pericolosità crescente. La classificazione è funzione, non solo dei valori di PS, V o DN, ma anche del tipo di fluido presente all’interno dell’attrezzatura. In questo caso le novità rispetto alla precedente Direttiva 97/23/CE sono evidenti, in quanto la classificazione dei fluidi fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 che classifica non solo i fluidi, ma anche le loro miscele e che identifica una serie di classi di pericolo fisico e per la salute:

fluidi gruppo 1: esplosivi, gas infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, sostanze o miscele auto-reattive, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, sostanze tossiche per contatto, via aerea, per inalazione, ecc.

fluidi gruppo 2:  tutte le sostanze che non rientrano nel gruppo 1.

Tutte le attrezzature a pressione con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e che non rientrano nel campo di esclusione della Direttiva, devono rispettare i requisiti di sicurezza (RES) raccolti in Allegato I. Per questo motivo, le attrezzature sono organizzate in funzione della tipologia (“recipienti”, “tubazioni” oppure “attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento”) e in funzione dei valori di pressione (PS) e volume (V) o pressione e diametro nominale (DN) secondo le indicazioni in Art. 4, comma 1. La classificazione apportata dalla Direttiva, e riportata in Allegato II, è del tutto analoga a quella già presente nella Direttiva 97/23/CE e permette di classificare, come detto, le attrezzature in Categorie, dalla 1 alla 4, a pericolosità crescente.

Tuttavia, le attrezzature a pressione che, pur avendo una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, presentano caratteristiche inferiori o pari ai limiti definiti dall’art. 4, comma 1 e comma 2, non devono soddisfare i RES in Allegato I, ma devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione e devono essere accompagnati da appropriate istruzioni per l’uso. Queste attrezzature, dunque, non richiedono la marcatura CE ai sensi della Direttiva PED 2014/68/UE. Di fatto si tratta delle medesime attrezzature che, secondo la Direttiva 97/23/CE si diceva finissero in “art 3, comma 3”. Ora il concetto è il medesimo, tuttavia il riferimento legislativo corretto è “art. 4, comma 3”.

Considerando che le attrezzature sono classificate in Categorie, non esiste un’unica procedura di valutazione della conformità, ma ne esistono diverse. Le diverse procedure sono organizzate in moduli; pertanto il Fabbricante, una volta definita la Categoria in cui ricade la propria attrezzatura a pressione (osservando i grafici in Allegato II), è tenuto ad applicare il modulo o i moduli corrispondenti a quella Categoria al fine di arrivare alla certificazione CE del proprio prodotto. Tutti i moduli di certificazione prevedono l’intervento di un Organismo Notificato esterno (intervento più o meno invasivo a seconda del modulo) tranne il modulo A, che è tuttavia applicabile esclusivamente per le attrezzature a pressione in Categoria I.

Tutti i moduli prevedono un “controllo interno della produzione” da parte del Fabbricante. Questo controllo è la procedura di valutazione della conformità con cui il Fabbricante ottempera ai propri obblighi (come previsti dalla Direttiva) e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della Direttiva. Il primo obbligo che il Fabbricante è tenuto a rispettare è la redazione della Documentazione Tecnica. Questa deve consentire di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e deve includere una analisi e una valutazione adeguate dei rischi (legati alla pressione). Solo al termine della preparazione della documentazione tecnica, il Fabbricante può apporre la marcatura CE sull’attrezzatura a pressione e redigere la Dichiarazione di conformità UE.

Secondo la stessa logica, la Direttiva analizza anche gli obblighi che vertono su rappresentante autorizzato, importatore e sul distributore di attrezzature a pressione.

Il rappresentante autorizzato riceve un mandato scritto da parte del Fabbricante, per eseguire alcuni passaggi della procedura di certificazione, tuttavia non può ricevere mandato per garantire la conformità dell’attrezzatura ai requisiti di sicurezza né per realizzare la documentazione tecnica in quanto sono obblighi che spettano sempre e comunque al Fabbricante.

Importatore e distributore, invece, sono sostanzialmente tenuti a verificare, prima di immettere il prodotto sul mercato, che il Fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità come indicata in art. 14 e devono accertarsi che il Fabbricante abbia realizzato la Documentazione Tecnica. Parimenti devono verificare le informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione UE di conformità e sulla targa di identificazione CE e devono immediatamente informare le corrispondenti autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti il prodotto che hanno importato e/o distribuito sul territorio della UE.

[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]

14. Nuova Direttiva Bassa Tensione, 2014/35/UE

Posted in Marcatura CE

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