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Nuova Direttiva Bassa Tensione, 2014/35/UE

Nuova Direttiva Bassa Tensione, 2014/35/UE

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 24/09/2014|Aggiornato: 10/06/2026

Recentemente è stata pubblicata la nuova Direttiva inerente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, Direttiva 2014/35/UE. Questa nuova Direttiva introduce alcune novità rispetto alla precedente Direttiva 2006/95/CE di cui ne rappresenta una rifusione.

MTM Consulting s.r.l. è in grado di aiutare i Fabbricanti nell’individuare il materiale elettrico oggetto della Direttiva e di aiutarli nel processo di certificazione che porta alla marcatura CE del prodotto prima della immissione sul mercato. Parimenti, è in grado di supportare gli importatori o i distributori che dovessero trovarsi nella condizione di valutare l’effettiva conformità del prodotto prima di importarlo o di distribuirlo sul territorio della UE.

La nuova Direttiva 2014/35/UE disciplina la sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Nel dettaglio, il campo di applicazione della Direttiva copre il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per ciò che rientra esplicitamente nel campo di esclusione della Direttiva, elencato in Allegato II (per esempio, materiale elettrico destinato ad ambiente esplosivo, parti elettriche di ascensori e montacarichi, ecc.).

Trattandosi di una Direttiva di prodotto, è necessario che il prodotto, prima di essere immesso sul mercato, soddisfi gli obiettivi di sicurezza riportati all’Allegato I della Direttiva e il fabbricante è tenuto a dimostrare questo aspetto anche facendo riferimento alle norme tecniche armonizzate. Infatti, la procedura di valutazione della conformità, che il Fabbricante è tenuto a seguire, vuole che sia realizzata una specifica documentazione tecnica per ogni prodotto rientrante nella definizione di materiale elettrico come sopra vista, che permetta di dimostrare come gli obiettivi di sicurezza di cui all’Allegato I siano effettivamente soddisfatti. Questo viene ottenuto, come detto, adottando le indicazioni tecniche delle norme armonizzate inerenti il materiale elettrico che si intende realizzare.

La documentazione tecnica rientra nel più generico “controllo interno della fabbricazione” (Allegato III) di cui il Fabbricante è l’unico responsabile. Per “controllo interno della fabbricazione” si intende la procedura di valutazione della conformità con cui il Fabbricante ottempera ai propri obblighi (tra cui, il principale, è quello di realizzare prodotti che siano conformi agli obiettivi di sicurezza) e si accerta e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili. In definitiva, la certificazione del materiale elettrico oggetto della Direttiva, non prevede la necessità di rivolgersi a Organismi Esterni di certificazione, ma viene svolta autonomamente da parte del Fabbricante. La necessità di contattare un Organismo Esterno di certificazione potrebbe emergere laddove non si sia in grado di effettuare le prove e i test previsti dalle norme di riferimento al fine di soddisfare le richieste degli obiettivi di sicurezza.

Solo al termine della predisposizione della documentazione tecnica, il Fabbricante può apporre la marcatura CE sul prodotto e redigere la Dichiarazione CE di conformità. Sia la documentazione tecnica che la dichiarazione CE devono essere conservate almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del materiale elettrico (o dell’ultimo esemplare della serie prodotta) in quanto potrebbero essere richiesti dall’Autorità di Sorveglianza del Mercato.

Secondo la stessa logica, la Direttiva analizza anche gli obblighi che vertono su rappresentante autorizzato, importatore e sul distributore del materiale elettrico.

Il rappresentante autorizzato riceve un mandato scritto da parte del Fabbricante, per eseguire alcuni passaggi della procedura di certificazione, tuttavia non può ricevere mandato per garantire la conformità del prodotto agli obiettivi di sicurezza né per realizzare la documentazione tecnica in quanto sono obblighi che spettano sempre e comunque al Fabbricante.

Importatore e distributore, invece, sono sostanzialmente tenuti a verificare, prima di immettere il prodotto sul mercato, che il Fabbricante abbia ottemperato a tutti i propri obblighi per quanto attiene alla certificazione del prodotto (per esempio, per quanto attiene alle prove e verifiche in accordo alle norme tecniche armonizzate). Parimenti devono verificare le informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione CE e sulla targa di identificazione CE e sono tenuti immediatamente a informare le corrispondenti autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti al prodotto che hanno importato e/o distribuito sul territorio della UE.

[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]

Posted in Marcatura CE

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