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Noleggio o comodato d’uso di attrezzature assoggettate a verifiche periodiche

Noleggio o comodato d’uso di attrezzature assoggettate a verifiche periodiche

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 03/07/2015|Aggiornato: 10/06/2026

L’obbligatorietà delle verifiche periodiche è prevista dall’art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per quelle attrezzature di lavoro riportate nell’elenco dell’Allegato VII dello stesso decreto. Questi rientra tra gli obblighi del datore di lavoro. Ma nel momento in cui una attrezzatura è fornita a noleggio o in comodato d’uso, chi è il soggetto che deve richiedere la verifica?

MTM Consulting s.r.l. è in grado di affiancare i datori di lavoro nel soddisfacimento degli obblighi riportati dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. anche per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, sia quelle di proprietà utilizzate in azienda, sia quelle fornite o ricevute a noleggio o in comodato d’uso.

Tra gli obblighi che vertono sul datore di lavoro, relativamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri lavoratori in azienda, vi è anche quello di garantire che siano effettivamente sicure e rimangano tali nel tempo. L’art. 71, comma 4, in particolare, richiede, tra le altre cose, che le attrezzature siano sottoposte ad una documentata manutenzione periodica che possa garantire nel tempo il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, siano essi quelli rispondenti alle direttive europee di riferimento per macchine marcate CE, oppure quelli rispondenti alla legislazione nazionale previgente (allegato V, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) per le macchine prive di marcatura CE.

Sempre l’art. 71, al comma 8, richiede che gli interventi di controllo su specifiche attrezzature (sia quelli successivi all’installazione, che quelli periodici di controllo e verifica) siano volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle stesse attrezzature e che questi controlli siano effettuati da persona competente.

Il comma 11 riporta che le attrezzature che richiedono un regime di verifiche e controlli ben definito sono quelle elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Queste attrezzature devono essere sottoposte ad un controllo iniziale (che ne possa certificare la corretta installazione e messa in servizio) e, successivamente, siano sottoposte a verifiche di tipo periodico (che possano garantire il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza nel tempo).

Questi interventi devono essere richiesti dal datore di lavoro presso cui sono in servizio le attrezzature. Nello specifico, la prima verifica deve essere richiesta all’INAIL che vi deve provvedere entro 45 giorni. Una volta decorso il termine di 45 giorni il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove sia previsto con legge regionale, dall’ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati  e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

Ma in caso di noleggio o comodato d’uso di attrezzature ricadenti in Allegato VII, chi deve richiedere tali verifiche? Se definito nel contratto di noleggio o concessione in uso, la richiesta di queste verifiche può essere effettuata anche dallo stesso noleggiatore o concedente in uso.

Nel caso in cui il concedente in uso sia inadempiente (di fatto, non fa richiesta delle verifiche), che tipo di responsabilità vertono sul datore di lavoro presso il cui ambiente di lavoro sono utilizzate le attrezzature? A riguardo è bene sottolineare che l’obbligo riportato dall’art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ricade sul datore di lavoro; pertanto, qualora il noleggiatore o concedente in uso non provvede a far eseguire le verifiche periodiche, si ritiene che il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia primaria, sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1972.80 euro oltre che, in caso di infortunio, di quelle penali (secondo art. 589 e 590 del c.p.). Successivamente, in sede civile, il datore di lavoro potrà agire nei confronti del noleggiatore per il risarcimento dei danni subiti.

In definitiva quali sono le responsabilità del noleggiatore? A riguardo si può fare riferimento ad una decisione della Cassazione Penale (n.12293 del 15 marzo 2013). Secondo la Cassazione, in questo caso, trovano applicazione gli art. 23 e 57 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Nello specifico, l’art. 23 individua gli obblighi di fabbricanti e fornitori e specifica che sono vietate la fabbricazione, la vendita e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro precisando, al secondo comma, che in caso di locazione finanziaria di attrezzature assoggettate a procedure di attestazione della conformità, esse siano accompagnate, da parte del concedente, dalla relativa documentazione. In definitiva, chi concede in uso attrezzature di lavoro a noleggio deve fornire la documentazione completa e aggiornata (quindi anche gli esiti delle verifiche precedentemente richieste per le attrezzature in Allegato VII).

Una volta stipulato il contratto di noleggio e consegnata la macchina, il responsabile del corretto utilizzo e delle verifiche periodiche diviene, per quanto esposto sopra, il datore di lavoro.

[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]

44. Il rischio chimico e cancerogeno dell’attività di saldatura

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

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