Rischio rumore: normativa e valutazione
Il D.Lgs. 81/2008 (ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro) prevede un ruolo forte di Regioni e Province Autonome per l’attuazione della legge, anche attraverso l’elaborazione di documentazione e linee di indirizzo.
A tal proposito, uno dei documenti regionali che in questi anni hanno avuto un maggiore impatto sulla prevenzione nei luoghi di lavoro è quello dal titolo “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del D.Lgs. 81/08”: si tratta di uno strumento operativo redatto sotto forma di domande e risposte, il che lo rende di agevole consultazione.
In questo quadro, l’articolo di oggi fa particolare riferimento alla sezione 4 del documento, relativa al rischio rumore.
Rischio rumore: cosa preveniamo?
Per valutare il rischio rumore in ambiente di lavoro è In primo luogo necessario avere chiari i rischi da prevenire, poiché i criteri valutativi da applicare variano in funzione del tipo di rischio da prevenire. In particolare, i rischi legati all’esposizione al rumore si dividono in:
1) Rischi per la salute, che comprendono:
· effetti uditivi, come ad esempio la perdita dell’udito:
· effetti extrauditivi, che comprendono effetti fisiopatologici da stress (apparato endocrino, cardiovascolare etc.), effetti psicologici e comportamentali ed altre condizioni e patrologie direttamente o indirettamente correlate all’esposizione al rumore in ambiente di lavoro.
2) Rischi per la sicurezza, come ad esempio:
· segnali di allarme e/o avvisi non udibili a causa dell’elevato rumore di fondo;
· affaticamento nelle attività eseguite con incremento del rischio incidenti e infortuni.
E’ inoltre necessario tenere da conto l’eventuale presenza di gruppi o soggetti particolarmente vulnerabili (minori, anziani, ammalati, persone con patologie uditive, donne in gravidanza ed allattamento e soggetti iperacusici – sindrome dello spettro autistico, sindrome down etc.) e valutare se le loro specifiche esigenze sono tenute in considerazione dai parametri in uso.
Rischio rumore: normativa e valutazione
La “legge quadro sull’inquinamento acustico” del 1995 e le sue successive modifiche stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo.
La definizione di quest’ultimo esclude però gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali si rimanda invece al Testo Unico (del D.Lgs. 81/2008).
In particolare, del Testo Unico facciamo riferimento al capo II, che:
– determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro in particolare per l’udito;
– definisce i criteri valutativi validi per gli effetti uditivi del rumore.
Riguardo le modalità di valutazione del rischio rumore, è innanzitutto bene ricordare che l’obiettivo non è la quantificazione dell’esposizione al rischio ma la sua riduzione e la messa in atto di misure preventive adeguate ed efficaci.
Ciò premesso, per conoscere tali modalità nel dettaglio rimandiamo all’articolo 181 del Testo Unico riguardante i rischi derivanti da agenti fisici, dove è stabilito che tale valutazione dei rischi:
· è responsabilità del datore di lavoro, in modo che possa “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”;
· è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia;
· è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.
Per maggiori approfondimenti in materia consigliamo la lettura dei riferimenti normativi fin qui citati, così come la sezione 4 documento a cui si rifà l’articolo e che – come sempre – trovate gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!
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