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Radiazioni ionizzanti e sicurezza sul lavoro: le figure professionali coinvolte

Radiazioni ionizzanti e sicurezza sul lavoro: le figure professionali coinvolte

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 27/10/2022|Aggiornato: 15/06/2026

L’articolo di oggi vede al centro il d.lgs. 101/2020, entrato in vigore lo scorso autunno. Si tratta di un decreto molto vasto che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione di tutti contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.

Cosa sono le radiazioni ionizzanti?

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche, la cui esposizione può causare seri danni alla salute. Infatti, sebbene l’uomo sia da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale, da quando è in grado di utilizzarle deliberatamente per scopi medici e industriali si è resa necessaria l’introduzione di misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti artificiali.

Radiazioni ionizzanti e sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda la sicurezza su lavoro, la radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto medico, fisico, tecnico e normativo, con lo scopo di preservare la salute dei lavoratori esposti, ossia di coloro che l’art.133 del d.lgs. 101/2020 definisce come:

“i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

–     1 mSv (millisievert) di dose efficace;

–     15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

–     150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

–     50 mSv di dose equivalente per le estremità.”

In particolare, i lavoratori esposti si dividono in:

·       Lavoratori esposti di categoria A, i quali sono suscettibili di superare in un anno solare, uno dei seguenti valori:

–      6 mSv di dose efficace;

–      5 mSv di dose equivalente per il cristallino;

–      150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie.

·         Lavoratori esposti di categoria B, che comprende tutti i lavoratori esposti non rientranti in categoria A.

Le figure professionali coinvolte Sul piano operativo, le figure professionali incaricate della sorveglianza medica e fisica dei lavoratori in materia di radioprotezione sono:

1) Medico autorizzato

Si tratta di quel medico che, a seguito di una formazione specifica, è in possesso l’abilitazione di medico competente in materia di radioprotezione presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Datore di lavoro deve rivolgersi a queste figure specializzate per la sorveglianza medica di:

·       Lavoratori esposti di categoria A e B;

·       Squadre speciali di intervento;

·       Lavoratori in sorveglianza medica eccezionale (art. 141 d.lgs. 101/2020).

In particolare, il medico autorizzato ha il compito di:

·       effettuare l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

·       istituire, aggiornare e conservare i Documenti Sanitari Personali (DoSP) come indicato dal modello C dell’allegato XXIII.

·       consegnare i DoSP all’Inail entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività dell’impresa;

·       consegnare al medico autorizzato subentrante i DoSP, nel caso di cessazione del proprio incarico;

·       fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

2) Esperto di radioprotezione

È quella persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione, l’esperienza e i requisiti professionali necessari per andempire nell’esercizio della sorveglianza fisica dei lavoratori nell’ambito della radioprotezione (vedi art. 130 d.lgs. 101/2020).

Anche l’elenco nazionale degli esperti di radioprotezione si trova presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che suddivide tali figure professionali in diversi gradi di abilitazione, così come stabilito dall’art. 129 del d.lgs. 101/2920.

Ai sensi del Titolo XI del Dlgs 101/2020, l’esperto di radioprotezione deve:

·       effettuare la valutazione di radioprotezione e fornire indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei propri compiti (vedi art.109 d.lgs. 101/2020);

·       effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura;

·       effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone sorvegliate e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;

·       verificare l’impiego corretto degli strumenti e dei i mezzi di misura, così come l’effettivo svolgimento delle attività di lavoro secondo le procedure definite (vedi art.128 comma 2 d.lgs. 101/2020);

·       svolgere l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento;

·       assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro in varie attività, tra cui:

–       la predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale e di garanzia della qualità;

–       La predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;

–       La predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;

–       La pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;

–       La definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;

–       L’esame e l’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;

–       L’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento.

L’ esperto di radioprotezione deve inoltre comunicare per iscritto al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A almeno ogni 6 mesi, mentre quelle per gli altri lavoratori a cadenza è almeno annuale.

Come sempre, per maggiori approfondimenti in allegato trovate il testo integrale del decreto oggetto di questo articolo, da scaricare gratuitamente. Buona lettura!

48. I nuovi decreti antincendio: entrata in vigore e principali novità

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

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