logo emtem
  • Azienda
  • Servizi
  • Faq
  • News
  • Contatti
  • Italiano
prenota un appuntamento

I nuovi decreti antincendio: entrata in vigore e principali novità

I nuovi decreti antincendio: entrata in vigore e principali novità

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 13/10/2022|Aggiornato: 15/06/2026

In questi giorni stanno entrando in vigore tre importanti Decreti Ministeriali emanati lo scorso anno con lo scopo di rinnovare la gestione della prevenzione incendi all’interno delle aziende. Nello specifico, si tratta dei decreti conosciuti come Controlli, GSA e Minicodice, ai quali abbiamo già dedicato un’articolo ciascuno a inizio anno.

Lo scopo di questo articolo è quindi quello di fornire una panoramica sintetica delle principali novità legate a questi tre decreti riguardo la prevenzione incendi in azienda, agli albori della loro effettiva entrata in vigore.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo agli articoli di mtm dedicati, indicati accanto ai rispettivi decreti.

Decreto Controlli (leggi QUI la news dedicata)

Emanato il 1 Settembre 2021 ed entrato in vigore il 25 Settembre 2022.

Tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Per lo più è quindi rivolto alle aziende di manutenzione e verifica di presidi antincendio.

Nello specifico:

–          Stabilisce i criteri per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, e fissa le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività;

–          Definisce i requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori. I corsi possono essere svolti in videoconferenze sincrone;

–          Sancisce l’obbligo del datore di lavoro di affidare controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio a tecnici manutentori qualificati.

Decreto GSA  (leggi QUI la news dedicata)

Emanato il 2 settembre 2021 ed entrato in vigore dal 4 ottobre 2022.

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, così come le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

In particolare:

–        Sancisce l’obbligo di redigere il Piano di emergenza non solo per le aziende soggette a SCIA antincendio e luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, ma anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (es. ristoranti, bar, circoli). Per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori ma con presenza contemporanea di più di 50 persone sono necessarie le sole planimetrie di emergenza con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza;

–        definisce i contenuti obbligatori per i piani di emergenza: modalità di gestione, coordinamento tra aziende diverse con sede nello stesso stabile, ubicazione presidi antincendio, compiti specifici degli addetti;

–        riporta l’obbligo di esporre le planimetrie di emergenza;

–        allunga la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio da 3 a 5 anni;

–        definisce la durata dei corsi antincendio, che rimane invariata per tutte le classi di rischio, che rimane invariata (basso 4 ore, medio 8 ore, elevato 16 ore);

–        introduce requisiti e abilitazioni specifiche per i docenti antincendio;

–        introduce l’obbligo di formazione e informazione antincendio per tutti i lavoratori, anche se diversa da quella necessaria agli addetti antincendio.

Decreto Minicodice (leggi QUI la news dedicata)

Emanato il 3 settembre 2021 e in vigore dal 29 ottobre 2022.

Si occupa dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro (ad esclusione dei cantieri).

In particolare, questo decreto introduce nuove importanti riforme per i luoghi a basso rischio d’incendio. La Valutazione del Rischio di questi luoghi deve infatti comprendere almeno:

–        L’individuazione dei pericoli d’incendio;

–        la descrizione del contesto e dell’ambiente in cui sono inseriti i pericoli;

–        la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

–        l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

–        la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.

Sempre in merito ai luoghi a basso rischio d’incendio, il decreto Minicodice definisce anche i criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, che deve tenere conto di:

–        Il numero e la tipologia di estintori previsti;

–        il dimensionamento e caratteristiche delle uscite d’emergenza e delle vie di fuga:

–        la gestione della rivelazione e allarme incendio;

–        la sicurezza degli impianti;

–        la compartimentazione tra locali;

–        la segnaletica antincendio;

–        la sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione;

–        la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA);

Per i materiali gratuiti di approfondimento vi rimandiamo alle news dedicate che trovate ai link qui sopra in corrispondenza di ciascun decreto. Buona lettura!

49. Marcatura CE e dispositivi medici in UE : iter e responsabilità del fabbricante secondo il Reg. 2017/745

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

Ultime News

  • Cybersicurezza industriale: impatto e scadenze di Regolamento Macchine e Cyber Resilience Act
  • Quando la modifica sostanziale diventa digitale: dal Regolamento Macchine al Cyber Resilience Act
  • Sicurezza sul lavoro nelle microimprese: dati Inail 2026 e misure salvavita
  • Guida Polveri Pericolose INAIL 2026: Strategie di Contenimento e Sicurezza
  • Droni e ispezioni industriali: la guida tecnica Inail per controlli sicuri e a norma

Archivi

  • Settembre 2026
  • Luglio 2026
  • Giugno 2026
  • Maggio 2026
  • Aprile 2026
  • Marzo 2026
  • Febbraio 2026
  • Gennaio 2026
  • Dicembre 2025
  • Novembre 2025
  • Ottobre 2025
  • Settembre 2025
  • Luglio 2025
  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Novembre 2024
  • Giugno 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Gennaio 2022
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Luglio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Dicembre 2018
  • Settembre 2018
  • Giugno 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2016
  • Giugno 2016
  • Marzo 2016
  • Febbraio 2016
  • Dicembre 2015
  • Agosto 2015
  • Luglio 2015
  • Giugno 2015
  • Marzo 2015
  • Febbraio 2015
  • Gennaio 2015
  • Dicembre 2014
  • Novembre 2014
  • Settembre 2014
  • Agosto 2014
  • Luglio 2014
  • Maggio 2014
  • Aprile 2014
  • Febbraio 2014
  • Dicembre 2013
  • Novembre 2013
  • Settembre 2013
  • Aprile 2013
  • Marzo 2013
  • Febbraio 2013
  • Gennaio 2013
  • Aprile 2012
  • Ottobre 2004

Categorie

  • Marcatura CE
  • Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • Sistemi di Gestione
  • Sviluppo Sostenibile
Privacy Policy