La manutenzione delle attrezzature di lavoro
Le attrezzature di lavoro sono un elemento fondamentale in molte attività lavorative.
Il legislatore italiano in diversi articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I), riporta le norme per la sicurezza dei lavoratori durante la conduzione dell’attività lavorativa, quest’ultima svolta utilizzando le attrezzature.
Nello specifico, il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare la regolare manutenzione sulle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 4) e a programmare un sistema di verifiche e controlli (art.71, comma 8) e verifiche particolari (art.71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) previste per le attrezzature riportate nell’Allegato VII.
La normativa e le indicazioni sulle verifiche periodiche
Il documento dell’Inail “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” riporta che le attrezzature di lavoro considerate pericolose e indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, sono soggette ad un regime particolare di verifiche al fine di verificarne lo stato di manutenzione e conservazione, quindi il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante in origine.
Queste attrezzature sono oggetto del D.Lgs. 81/2008, art.71, commi da 11 a 14.
Nello specifico:
• Comma 11: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
• Comma 12: Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
• Comma 13: Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
• Comma 13-bis: Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’Allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
• Comma 14: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11”.
Le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’Allegato VII al d.lgs. 81/2008) sono oggetto anche del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011.
Riportiamo di seguito il documento Inail “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” per intero.
70. Una guida per sviluppare il documento ex articolo 25 del GDPR