logo emtem
  • Azienda
  • Servizi
  • Faq
  • News
  • Contatti
  • Italiano
prenota un appuntamento

Verifiche periodiche dei forni per le industrie chimiche e affini

Verifiche periodiche dei forni per le industrie chimiche e affini

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 11/04/2020|Aggiornato: 11/04/2020

Il campo di applicazione e la periodicità delle verifiche

L’allegato VII del d.lgs. 81/2008, tra le attrezzature/insieme contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3), prevede che i forni per le industrie chimiche e affini siano soggetti a verifica periodica:

•Verifica di funzionamento: biennale;

•Verifica di integrità: decennale.

Per ciò che riguarda il campo di applicazione, le istruzioni operative riportate nel documento dal titolo “Forni per le industrie chimiche e affini – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” vengono applicate ai forni per le industrie chimiche e affini “la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/04 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricollegata a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, come riportato dalla norma UNI 11723:2018, secondo la quale per forni vengono intese quelle “attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, impiegate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione”.

Queste attrezzature fanno parte delle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3).

Le deroghe, la normativa e l’esecuzione delle verifiche

Il documento “Forni per le industrie chimiche e affini – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” riporta che qualora i forni siano costruiti in assenza delle dovute disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro deve assegnare una categoria all’attrezzatura, in assimilazione alle classificazioni di cui all’allegato A del d.lgs. 26/16 (Recepimento italiano della Direttiva PED 2014/68/UE)”.

Inoltre è possibile autorizzare delle deroghe “per periodicità delle verifiche differenti da quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.

Secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, rimangono valide le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le “Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.

Nello specifico viene riportato quanto segue:

•la positiva attestazione derivante dalle verifiche effettuate permette la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);

•le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;

•qualora la verifica rilevi situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve disporre il divieto d’uso della attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);

•la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, a prescindere dalle cause che l’hanno generata, implica la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino al compimento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell’attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04)”;

•la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, all’interno del manuale d’uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle riportate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08.

72. Modifica, adeguamento e miglioramento di un’attrezzatura di lavoro

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

Ultime News

  • Cybersicurezza industriale: impatto e scadenze di Regolamento Macchine e Cyber Resilience Act
  • Quando la modifica sostanziale diventa digitale: dal Regolamento Macchine al Cyber Resilience Act
  • Sicurezza sul lavoro nelle microimprese: dati Inail 2026 e misure salvavita
  • Guida Polveri Pericolose INAIL 2026: Strategie di Contenimento e Sicurezza
  • Droni e ispezioni industriali: la guida tecnica Inail per controlli sicuri e a norma

Archivi

  • Settembre 2026
  • Luglio 2026
  • Giugno 2026
  • Maggio 2026
  • Aprile 2026
  • Marzo 2026
  • Febbraio 2026
  • Gennaio 2026
  • Dicembre 2025
  • Novembre 2025
  • Ottobre 2025
  • Settembre 2025
  • Luglio 2025
  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Novembre 2024
  • Giugno 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Gennaio 2022
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Luglio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2020
  • Febbraio 2020
  • Gennaio 2020
  • Novembre 2019
  • Ottobre 2019
  • Luglio 2019
  • Giugno 2019
  • Aprile 2019
  • Marzo 2019
  • Dicembre 2018
  • Settembre 2018
  • Giugno 2018
  • Aprile 2018
  • Marzo 2018
  • Novembre 2017
  • Ottobre 2016
  • Giugno 2016
  • Marzo 2016
  • Febbraio 2016
  • Dicembre 2015
  • Agosto 2015
  • Luglio 2015
  • Giugno 2015
  • Marzo 2015
  • Febbraio 2015
  • Gennaio 2015
  • Dicembre 2014
  • Novembre 2014
  • Settembre 2014
  • Agosto 2014
  • Luglio 2014
  • Maggio 2014
  • Aprile 2014
  • Febbraio 2014
  • Dicembre 2013
  • Novembre 2013
  • Settembre 2013
  • Aprile 2013
  • Marzo 2013
  • Febbraio 2013
  • Gennaio 2013
  • Aprile 2012
  • Ottobre 2004

Categorie

  • Marcatura CE
  • Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • Sistemi di Gestione
  • Sviluppo Sostenibile
Privacy Policy