Verifiche periodiche dei forni per le industrie chimiche e affini
Il campo di applicazione e la periodicità delle verifiche
L’allegato VII del d.lgs. 81/2008, tra le attrezzature/insieme contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3), prevede che i forni per le industrie chimiche e affini siano soggetti a verifica periodica:
•Verifica di funzionamento: biennale;
•Verifica di integrità: decennale.
Per ciò che riguarda il campo di applicazione, le istruzioni operative riportate nel documento dal titolo “Forni per le industrie chimiche e affini – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” vengono applicate ai forni per le industrie chimiche e affini “la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/04 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricollegata a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, come riportato dalla norma UNI 11723:2018, secondo la quale per forni vengono intese quelle “attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, impiegate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione”.
Queste attrezzature fanno parte delle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3).
Le deroghe, la normativa e l’esecuzione delle verifiche
Il documento “Forni per le industrie chimiche e affini – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” riporta che qualora i forni siano costruiti in assenza delle dovute disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro deve assegnare una categoria all’attrezzatura, in assimilazione alle classificazioni di cui all’allegato A del d.lgs. 26/16 (Recepimento italiano della Direttiva PED 2014/68/UE)”.
Inoltre è possibile autorizzare delle deroghe “per periodicità delle verifiche differenti da quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.
Secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, rimangono valide le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le “Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.
Nello specifico viene riportato quanto segue:
•la positiva attestazione derivante dalle verifiche effettuate permette la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
•le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
•qualora la verifica rilevi situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve disporre il divieto d’uso della attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
•la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, a prescindere dalle cause che l’hanno generata, implica la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino al compimento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell’attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04)”;
•la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, all’interno del manuale d’uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle riportate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08.
72. Modifica, adeguamento e miglioramento di un’attrezzatura di lavoro