Modifica, adeguamento e miglioramento di un’attrezzatura di lavoro
Il processo di modifica, adeguamento e miglioramento presenta fasi comuni alle diverse tipologie di attrezzature di lavoro, come: il controllo dell’efficienza, la manutenzione, o la valutazione di requisiti tecnici specifici, collegati a fattori di rischio di una determinata categoria di attrezzature di lavoro.
Il datore di lavoro e/o l’utilizzatore e i consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono valutare frequentemente e capire qual è il livello di sicurezza che una specifica macchina o attrezzatura di lavoro deve garantire e nel caso procedere con un intervento di aggiornamento/adeguamento o miglioramento.
Presentiamo di seguito alcune definizioni con l’obiettivo di chiarire la differenza tra le varie fasi:
•aggiornamento/adeguamento: intervento previsto da specifico provvedimento regolamentare inteso all’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica [d.lgs. 81/08, art. 71 comma 4 lettera a) punto 3)],
•manutenzione ordinaria o straordinaria: intervento di riparazione o conservazione sulla base delle istruzioni specificate dal fabbricante a corredo dell’attrezzatura di lavoro,
•miglioramento: intervento rivolto ad affinare le condizioni di sicurezza del lavoro sulla base di una analisi specifica dei rischi nell’ambiente operativo.
Un aspetto fondamentale e di cui bisogna tenere conto è la differenziazione tra manutenzione straordinaria e modifica.
La manutenzione straordinaria, seppur prevedendo interventi rilevanti sul prodotto, non ne modifica le prestazioni, la destinazione d’uso e i parametri di funzionamento; la modifica invece interviene introducendo delle condizioni di rischio inizialmente non previste, ciò avviene perché vengono mutate le prestazioni del prodotto.
Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria è sufficiente riportare l’intervento sul registro di controllo, accertandosi che le condizioni funzionali siano ristabilite come inizialmente previste dal fabbricante.
Nel caso di modifica parliamo di una nuova immissione sul mercato (con successiva marcatura CE e rilascio di una dichiarazione CE di conformità firmata da chi apporta la modifica), questo perché la modifica non garantisce a priori il perdurare del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza.
Rilevante è sapere che nei casi in cui l’azione compiuta sia funzionale a incrementare le condizioni di sicurezza del lavoro, non parliamo più di una modifica vera e propria ma di un intervento di miglioramento (l’importante è che non introduca ulteriori rischi nell’uso dell’attrezzatura di lavoro), che non comporta una nuova immissione sul mercato
Anche in questo caso però è importante registrare l’operazione realizzata ad esempio integrando il documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
73. Manutenzione, controllo e verifica di un’attrezzatura