Manutenzione, controllo e verifica di un’attrezzatura
Il mantenimento del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro, risulta essere uno dei principali strumenti per salvaguardare l’efficienza ai fini della sicurezza.
Solamente prevedendo corretti interventi di controllo e manutenzione è possibile assicurare che l’attrezzatura mantenga condizioni di utilizzo idonee alla funzione da svolgere, sia per ciò che riguarda l’efficienza sia per le condizioni di sicurezza.
Lo scopo non è quello di conservare la macchina come nuova, ma, consapevoli dell’usura generata dal tempo e dall’uso, quello di eseguire i dovuti interventi per garantire che il prodotto rimanga conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Ciò vuol dire che, qualora lo stato dell’arte dovesse subire delle mutazioni (anche rilevanti), non esiste l’obbligo di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza da parte del datore di lavoro, a meno di un particolare provvedimento regolamentare che lo rendesse obbligatorio.
In questa ottica il legislatore ha previsto (titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari.
Il legislatore precisa quindi che il datore di lavoro è la persona nominata a organizzare e gestire la manutenzione e il controllo delle attrezzature, seguito da una persona competente, il quale deve basarsi sulle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.
È doveroso che ogni intervento compiuto sull’attrezzatura sia riportato su adeguato registro, a disposizione degli organi di vigilanza territoriale e conservato per almeno 3 anni (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.).
74. Come rendere sicure le macchine usate