Come rendere sicure le macchine usate
L’evoluzione normativa e il problema delle macchine usate
La situazione sicurezza delle macchine rispetto al passato è cambiata notevolmente, questo è stato possibile grazie all’adozione di normative a livello nazionale, europeo e internazionale.
Nello specifico per avere macchine e impianti più sicuri si è operato, sia a livello comunitario sia a livello nazionale su due aspetti:
•un miglioramento continuo della normazione in modo da permettere una progettazione di macchine sempre più sicure;
•una nuova regolamentazione che permette ai costruttori e agli utilizzatori delle macchine una valutazione del rischio più veritiera e, quindi, una più adeguata scelta delle misure da adottare per limitare il grado di rischio.
Inoltre, l’entrata in vigore della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche armonizzate, ha permesso un ulteriore passo in avanti verso l’ottenimento di un livello di sicurezza più alto di macchinari e impianti.
Se da un lato il miglioramento della sicurezza per i macchinari nuovi è stato notevole, permane il problema riguardante le macchine vecchie, ovvero le macchine messe in servizio con la legislazione previgente alla prima Direttiva Macchine recepita in Italia nel 1996.
Il 1996 rappresenta una svolta fondamentale per ciò che riguarda la sicurezza delle macchine, il problema è che sul mercato, il “vecchio” si sovrappone con il “nuovo”, in quanto le macchine costruite prima del 1996 (una buona fetta di mercato) non necessitano di marcatura CE.
I nuovi macchinari, sono normati dall’abrogato D.P.R. 459/96 e attualmente D.Lgs.17/2010, mentre per le macchine vecchie c’è l’obbligo di rispettare i requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08, il quale detta i criteri con i quali rendere conformi le macchine antecedenti alla direttiva macchine.
Nello specifico i diversi scenari possibili sono:
•macchine vecchie: quelle costruite prima del 1996 secondo la legislazione nazionale dell’epoca;
•macchine non più nuove: quelle costruite nel periodo che va dal 21-09-1996 al 6-03-2010, ai sensi della direttiva 98/37/CE e DPR 459/96;
•macchine nuove: quelle costruite nel periodo successivo al 6-03-2010 secondo la direttiva 2006/42/CE e D.Lgs n. 17/2010.
Per ciò che concerne le conformità invece:
•macchine non marcate CE: devono rispettare i requisiti di sicurezza di cui all’allegato 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008;
•macchine marcate CE: devono essere conformi al D.P.R. 459/96 e D.Lgs n. 17/2010.
Gli obblighi dei vari soggetti in materia di sicurezza delle macchine
I fabbricanti devono effettuare una valutazione dei rischi per determinare quali requisiti essenziali sono applicabili al prodotto e progettare e realizzare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali applicabili; la valutazione dei rischi deve essere poi documentata e inserita nella documentazione tecnica.
I requisiti essenziali definiscono i rischi da considerare ed eliminare o mitigare, senza però descrivere o prevedere le soluzioni tecniche per farlo.
Gli obblighi del datore di lavoro, fanno riferimento al Titolo III del D.lgs. n.. 81/2008 e al D.lgs. n. 17/2010.
Ai sensi della direttiva relativa ai “requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”, recepita nell’ordinamento nazionale dal D.lgs n 81/08 il datore di lavoro deve:
•adottare le misure necessarie al fine di far si che le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e siano in grado di essere impiegate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
•utilizzare o ordinare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili, qualora non ci fossero direttive applicabili, conformi ai requisiti minimi fissati nell’allegato della direttiva 89/655/CEE;
•fornire ai lavoratori informazioni e formazione per ciò che riguarda l’impiego delle attrezzature stesse;
•rispettare gli obblighi dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.
La vigilanza del mercato, l’adeguamento e le modifiche delle macchine
In merito all’adeguamento delle macchine, la Corte di Cassazione dice che: “l’impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge solo dopo che l’imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2087 C.C.’ (sent. del 27.09.1994)”.
Quindi, se viene acquistata una macchina usata e marcata CE bisognerebbe capire se la sua conformità sia ancora valida, in funzione delle manutenzioni effettuate dal precedente proprietario utilizzatore (manutenzioni ordinarie e straordinarie o oltre) o di eventuali modifiche che possono comportare il decadimento della precedente marcatura e necessitare così di una nuova.
Inoltre periodicamente, il datore di lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi di tutte le macchine in dotazione per verificare: l’uso corretto, la corretta installazione, la necessità di formazione e adeguamento a nuove norme tecnico/normative.
Se l’adeguamento non implica modifiche delle modalità di utilizzo, delle prestazioni, dell’interfaccia uomo – macchina e in generale dei rischi a cui è soggetto l’operatore/manutentore, la macchina non deve essere nuovamente marcata CE (art. 71, c5 dlgs 81).
75. La valutazione del rischio di un’attrezzatura