La valutazione del rischio di un’attrezzatura
Nel momento in cui un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve realizzare la valutazione dei rischi di tale attrezzatura, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):
1. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
2. i rischi derivanti dalle interferenze con le attrezzature già in uso;
3. i rischi derivanti dalle attrezzature stesse;
4. le caratteristiche e le condizioni specifiche del lavoro da svolgere.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi, quindi per ogni situazione pericolosa deve valutare la gravità del danno per l’operatore e valutare la probabilità che un evento pericoloso possa verificarsi; deve, quindi, individuare le misure di protezione e prevenzione da mettere in atto per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, deve mettere in atto le misure scelte e controllarne costantemente l’efficacia e programmare l’aggiornamento della valutazione dei rischi allorché intervengano nuove situazioni pericolose nella gestione della attrezzatura.
Il datore di lavoro deve quindi tener conto anche della diversa natura dei pericoli in tutte le fasi di vita dell’attrezzatura, dei limiti nel funzionamento e nell’uso, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse (per età, sesso, capacità fisiche), del diverso livello di esperienza e formazione o manodopera d’impiego dominante.
In un’attrezzatura già marcata CE, la valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell’immissione sul mercato di quest’ultima da parte del fabbricante che, attraverso la dichiarazione CE di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza delle direttive di riferimento. Tuttavia, la marcatura CE indica solo una presunzione di conformità della macchina alle richieste dei requisiti essenziali; nella realtà dei fatti, potrebbe presentare aspetti non conformi più o meno evidenti. Rispetto, in particolare, alle non conformità evidenti il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi che è tenuto a fare, deve individuare misure di prevenzione e/o protezione che possano ridurre il rischio correlato alle situazioni pericolose individuate sulla attrezzatura.
A riguardo, le indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono raccolte nella norma UNI EN ISO 12100:2010, inerente ai “Principi generali di progettazione” per la sicurezza di un macchinario. Oltre a questa norma il Datore di Lavoro deve fare riferimento a quanto contenuto negli allegati V e VI al D.Lgs. 81/2008.
La norma seppur sia da supporto alla progettazione della macchina da parte del fabbricante, può essere un valido supporto anche per il datore di lavoro.
L’obbligo del datore di lavoro, non si conclude con la sola valutazione del rischio riguardante l’uso di una macchina e il suo funzionamento, in quanto la norma tecnica citata precedentemente spiega che non rientrano nello scopo della norma l’identificazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle riscontrate in fase di progettazione, dato che l’organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere appurate dal progettista.
Per questo motivo il datore di lavoro deve tenere in considerazione non solo i rischi riguardanti l’uso dell’attrezzatura, ma anche l’ambiente in cui l’attrezzatura dovrà essere collocata, i rischi in essere già presenti nell’ambiente di installazione e quelli dovuti alle altre attrezzature già esistenti.
76. Attrezzature non marcate CE: le scale