Confidenza nell’utilizzo delle macchine
L’utilizzo continuativo e prolungato nel tempo della macchina, da parte dell’operatore, fa maturare, in quest’ultimo, una certa confidenza legata allo stesso utilizzo della macchina con conseguente abbassamento del livello di attenzione e maggiori probabilità di incorrere in conseguenze dannose.
MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i datori di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi anche rispetto alle modalità di interfacciamento degli operatori con le macchine. L’attività è svolta anche nei confronti dei fabbricanti di macchine in modo da evidenziare i potenziali rischi legati ad un utilizzo scorretto, e dunque non previsto, delle macchine stesse.
L’utilizzo prolungato nel tempo di un macchinario porta l’operatore ad un elevato livello di conoscenza della macchina ma porta a ridurre la percezione degli effettivi rischi e pericolosità della macchina. Infatti, la monotonia, la ripetitività e anche l’esperienza incidono negativamente nella percezione del rischio che ha l’operatore con conseguente aumento degli eventi dannosi. Questa percezione inferiore del rischio, rispetto a quello reale (legato principalmente alla statistica di incidenti su macchinari simili), e dunque la confidenza nell’utilizzo della macchina espone l’operatore a rischi superiori rispetto a quelli a cui sarebbe esposto un operatore che lavora per la prima volta sugli stessi macchinari.
Di fatto, nel tempo, l’operatore tende a perdere le dovute attenzioni e a prestare le corrette precauzioni legate all’uso dell’attrezzatura e si espone, inconsciamente, alle pericolosità della macchina aumentando la probabilità di un evento pericoloso. In definitiva, l’operatore tende ad effettuare, inconsciamente, un utilizzo scorretto della macchina in quanto difforme da quanto previsto in origine dal fabbricante.
Interventi del datore di lavoro
La monotonia legata all’intervento che l’operatore deve attuare sulla macchina è il primo aspetto su cui il datore di lavoro deve intervenire. La monotonia, infatti, fa nascere una sorta di confidenza tra l’operatore e la macchina utilizzata la cui conseguenza è la sottovalutazione dei pericoli presenti sulla macchina con la conseguenza di essere esposto maggiormente ad eventi dannosi.
La prima soluzione che può adottare il datore di lavoro è la rotazione delle mansioni: lo spostamento periodico del personale tra le diverse postazioni di lavoro di una linea di produzione o tra le diverse macchine di un reparto, è in grado di ridurre l’effetto confidenza con le diverse macchine e/o postazioni di lavoro in linea, determinando un miglioramento generale del livello di attenzione dell’operatore durante le attività previste.
Un altro aspetto su cui deve concentrarsi il datore di lavoro è la formazione continua del personale. In sostituzione (o in aggiunta) alla rotazione delle mansioni il datore di lavoro è tenuto a garantire, anche grazie al proprio servizio di prevenzione e protezione, una formazione continua al proprio personale operativo (secondo art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). La formazione continua deve essere finalizzata, tra le altre cose, anche a tenere alto il livello di attenzione del personale verso i rischi presenti e legati all’uso delle macchine, risvegliando quelle attenzioni nell’operatore che la monotonia e la ripetitività hanno necessariamente mitigato.
Lo stesso citato art. 73 richiede espressamente che il personale riceva addestramento adeguato, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. L’addestramento deve, dunque, essere finalizzato ad evidenziare le corrette modalità di utilizzo delle attrezzature e le condizioni anormali che potrebbero derivare anche da un utilizzo inconsciamente non corretto della macchina a cui la confidenza nell’uso della macchina può potenzialmente portare.
Rispetto a questa modalità di uso inconsciamente scorretto, anche il fabbricante della macchina, già in fase di progettazione, può adottare specifici accorgimenti.
Soluzioni che può adottare il fabbricante della macchina
Il fabbricante di una macchina, prima di immetterla sul mercato, è tenuto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi finalizzata a dimostrare la conformità della macchina stessa ai requisiti di sicurezza della direttiva macchine 2006/42/CE. Nello specifico, la valutazione dei rischi deve analizzare la sicurezza della macchina non solo rispetto all’uso previsto ma anche rispetto all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, così definito: un “uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile”. Come abbiamo indicato sopra, il comportamento umano prevedibile è anche un utilizzo inconsciamente sbagliato causato da fattori storicamente prevedibili, quali la monotonia, la ripetitività, ecc.
Durante la progettazione della macchina, questi fattori devono essere considerati anche dal fabbricante della macchina stessa, partendo dalle modalità di utilizzo adottate in passato su macchine simili, piuttosto che statistiche su infortuni o incidenti. La norma UNI EN ISO 12100: 2010 – “Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, fornisce alcune indicazioni delle tipologie di utilizzo scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile da prendere in considerazione durante la valutazione e successiva riduzione dei rischi fino alla fase di progettazione della macchina.
In definitiva, se durante la valutazione dei rischi il fabbricante della macchina dovesse rilevare situazioni di rischio legate ad un uso prolungato della macchina stessa e, quindi, ad un abbassamento del livello di attenzione dell’operatore, dovranno essere adottati, già in fase progettuale, specifici accorgimenti necessari a ridurre tali rischi evidenziando, come sempre prevede il processo di valutazione dei rischi, all’interno delle istruzioni per l’uso il rischio residuo presente. Tra l’altro, questi aspetti rientrano nei principi dell’ergonomia che devono rispettare le richieste specifiche del requisito essenziale 1.1.6 dell’Allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE.
Il passaggio successivo spetta all’utilizzatore il quale è tenuto ad adottare le procedure di utilizzo e di interfacciamento con la macchina definite dal fabbricante e inserite all’interno delle istruzioni per l’uso e trasmetterle al personale incaricato dell’uso della macchina nel corso delle sopra citate attività di formazione e addestramento obbligatorie.
90. La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nelle aziende produttive