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La scelta e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La scelta e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 04/12/2018|Aggiornato: 04/12/2018

I Dispositivi di Protezione Individuale, oggetto del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che sostituisce la direttiva 89/686/CEE, devono essere messi a disposizione dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, quando i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti mediante misure tecniche di prevenzione, tramite mezzi di protezione collettiva oppure con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i datori di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi e dunque nella ricerca e adozione dei DPI idonei a ridurre quei rischi residui emersi dalla stessa valutazione dei rischi. La scelta dei DPI deve sempre rispondere ai criteri di necessità e di idoneità anche alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. analizza obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori relativamente alla scelta e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel Titolo III. La definizione di DPI, riportata in art. 74, è la seguente “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Leggendo la definizione emerge un concetto chiaro: il DPI è progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una singola persona per proteggerla da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

L’obbligo primario del datore di lavoro (art. 17) è quello di effettuare una valutazione di tutti i possibili rischi presenti in azienda; questa valutazione dovrà essere formalizzata all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 28). In questo documento si dovranno evidenziare tutti i possibili rischi presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e di protezione necessarie a ridurre tali rischi. Tuttavia, laddove il rischio valutato in una specifica attività, non possa essere ridotto adeguatamente tramite misure tecniche di prevenzione, tramite misure di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro, è necessario utilizzare specifici DPI (art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Il datore di lavoro ha l’obbligo (art. 18) di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti a cui devono rispondere i DPI al fine di garantire un’efficace protezione nei confronti dell’operatore:

•Devono essere marcati CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425.

•Devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio supplementare per l’operatore.

•Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

•Devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute dell’operatore.

•Devono poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Nella scelta dei DPI da fornire ai propri lavoratori, il datore di lavoro è dunque tenuto a seguire i seguenti punti:

•La scelta è correlata al risultato della valutazione dei rischi effettuata in azienda: i DPI sono da utilizzarsi laddove i rischi non possano essere evitati con altri mezzi.

•La scelta è funzione della tipologia di rischio e delle caratteristiche del dispositivo stesso, riscontrabili sulla documentazione allegata al dispositivo, al fine di garantire che esso sia efficace e, nel contempo, non causi rischi supplementari all’operatore.

•La scelta deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi della valutazione dei rischi effettuata in precedenza.

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI

Il 21 aprile 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Gli obiettivi generali dl questo aggiornamento normativo nella forma giuridica di “Regolamento” e non più di “Direttiva” sono, essenzialmente, quello di proteggere meglio la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei DPI evitando le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità che erano presenti nei diversi recepimenti nazionali, definire specifici obblighi e responsabilità per tutti i soggetti coinvolti (quindi, fabbricanti, mandatari, importatori e distributori) e semplificare il contesto regolamentare europeo in materia di DPI.

Il campo di applicazione del Regolamento è indicato in art. 3:

a) “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.

Il Regolamento fissa le responsabilità per i diversi operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dei DPI sul territorio della UE. Per tale motivo essi devono adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento in accordo ai rispettivi obblighi come indicati negli arti. da 8 a 11 del Regolamento. Specificatamente, il Fabbricante è tenuto a redigere la documentazione tecnica di cui all’Allegato III del Regolamento e ad eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’art. 19; procedura che cambia in funzione della categoria di rischio a cui appartiene il DPI come indicate in Allegato I. La procedura di valutazione della conformità è un obbligo che spetta al solo fabbricante.

Specifici obblighi sono definiti anche per la figura dell’importatore il quale immette sul mercato della UE dispositivi di protezione provenienti da paesi terzi. Il primo obbligo, in particolare, riporta la necessità di importare esclusivamente DPI conformi al Regolamento. Di fatto, l’importatore è tenuto a verificare l’effettiva conformità del prodotto prima di immetterlo nei territori dell’Unione. Allo stesso modo, l’importatore è tenuto a verificare che il Fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità adeguata alla categoria di protezione del DPI e che abbia redatto la documentazione tecnica. L’importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 con alcune eccezioni:

•Gli articoli da 20 a 36 e l’articolo 44 si applicano già a decorrere dal 21 ottobre 2016;

•L’articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Importante sottolineare le disposizioni transitorie evidenziate all’art. 47: gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. In aggiunta, gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati, dagli organismi notificati, a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

92. Le registrazioni aziendali in merito ai macchinari industriali

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

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