Le registrazioni aziendali in merito ai macchinari industriali
Collaudo iniziale, verifica delle dotazioni di sicurezza e di eventuali manomissioni, manutenzione programmata e interventi entro / oltre la straordinaria manutenzione sono eventi che se sottovalutati o non tracciati possono comportare sanzioni o assunzioni di responsabilità non considerate.
MTM Consulting può seguire la tua azienda nel definire la soluzione procedurale e le registrazioni corrette e sufficienti per tutelare i tuoi lavoratori e rispettare la normativa vigente.
L’art. 70 del Testo Unico richiede che le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della direttiva macchine 98/37/CE) debbano essere marcate CE.
Già questo semplice ed apparentemente scontato obbligo presuppone la presenza di un registro in azienda che riporti le varie date di fabbricazione e di installazione dei singoli macchinari ed apparecchiature
L’art. 70 del Testo Unico richiede inoltre che, anche in caso di macchina marcata, il datore di lavoro attesti la presenza o assenza perlomeno delle non conformità palesi della macchina facilmente individuabili.
Tale obbligo viene assolto tramite la redazione di un verbale di collaudo che quantomeno comprenda: ispezione visiva, coerenza con l’uso previsto dal fabbricante, aspetti tecnici correlati a produzione ed attrezzaggio, prove correlate ai singoli dispositivi di sicurezza (pulsanti di emergenza, barriere fotoelettriche, sportelli interbloccati, protezioni fisse, etc.), materiale fotografico che attesti lo stato della macchina prima dell’utilizzo, verifica della completezza documentale e delle informazioni fornite dal fabbricante.
Per quanto riguarda, invece, le macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l’obbligo della verifica della conformità della macchina alle indicazioni tecniche riportate in Allegato V – D.Lgs. n.81/2008 è di competenza del solo datore di lavoro. A maggior ragione quindi un’attestazione formale delle relative condizioni della macchina stessa, con la stesura di una dedicata valutazione dei rischi correlati, diventa fondamentale.
Per quanto attiene specificatamente alla manutenzione delle macchine, l’articolo 71 del decreto è molto chiaro: la manutenzione sulle macchine deve essere di tipo periodico e
deve essere tale da garantirne, nel tempo, un utilizzo sicuro mantenendo un livello di sicurezza analogo a quello che la macchina aveva in origine.
Anche in questo caso la registrazione degli interventi manutentivi effettuati su una macchina diventa essenziale ed obbligatoria, per ricostruirne la storia e attestare il superamento o meno della manutenzione straordinaria, permettendo di intervenire e ad esempio indirizzando già i propri fornitori in caso di modifiche verso una nuova marcatura della macchina.
L’art. 71 del Testo Unico richiede e ricorda che le attrezzature devono essere “assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza” secondo quanto riportato all’articolo 18, generico in merito agli obblighi del Datore di Lavoro: “aggiornare le misure di prevenzione […] in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”. Tale obbligo significa che nonostante il Datore di Lavoro abbia in casa ad esempio un macchinario non recentissimo ma marcato CE, la Direttiva Macchine esiste dal 1996 appunto, o ancora meno recente, deve comunque verificare la presenza in commercio di dispositivi di sicurezza maggiormente efficienti ed efficaci e provvedere alla loro sostituzione. . Il miglioramento delle sole prestazioni di sicurezza non comporta una nuova marcatura CE del macchinario.
L’utilizzo e la manutenzione delle macchine è un aspetto importante nel processo di valutazione dei rischi e il Datore di Lavoro deve suffragare la sua attenzione nei passaggi fondamentali che riguardano la vita di un macchinario tramite l’impiego di registrazioni sistematiche. Infatti, la manutenzione permette di mantenere in efficienza la macchina, garantendo continuità nella produzione e, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza per l’operatore, attestando la conformità nel tempo dell’attrezzatura utilizzata.
93. La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: Tiro e Spinta, la Norma ISO 11228 -2