La nuova Direttiva Bassa Tensione
L’anno 2016 ha segnato l’entrata in vigore di molte nuove edizioni di Direttive già esistenti, tra cui le più importanti e conosciute sono Direttiva Bassa Tensione, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva Atex e Direttiva PED. Tra queste la Direttiva che si applica in un maggior numero di apparecchi, attrezzature e componenti è sicuramente la Direttiva Bassa Tensione.
MTM Consulting può seguire la tua azienda nel valutare cosa cambia per la tua azienda ed il tuo prodotto con l’entrata in vigore della nuova Direttiva e delle relative Norme armonizzate, aiutandoti a realizzare il Fascicolo Tecnico.
La Direttiva 2014/35/UE, comunemente detta Bassa Tensione, è entrata in vigore lo scorso aprile 2016; essa è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86, che traduce tale direttiva nell’ordinamento italiano inserendone le sanzioni.
La Direttiva si applica a tutte quelle apparecchiature, componenti o parti di componenti che sono adoperate entro i seguenti limiti di tensione: da 50 a 100 Volt in corrente alternata, da 75 a 1500 Volt in corrente continua.
Essa riguarda quindi sia ad oggetti definiti e completi, ovvero pronti all’uso, ma anche a componenti non funzionanti o incompleti o anche solo a parte di essi, come i cavi di corrente: a tutto ciò che è immesso sul mercato per essere alimentato o condurre al suo interno corrente elettrica al voltaggio sopra riportato rientra nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione e quindi deve rispondere ai suoi requisiti, essere marcato CE e essere accompagnato da Dichiarazione di Conformità.
Il fabbricante deve ottemperare ai requisiti di sicurezza della Direttiva. Le Norme armonizzate a tale Direttiva sono in questo caso particolarmente utili poiché dettagliano tematiche come l’identificazione dei cablaggi, requisiti dei cavi di alimentazione, realizzazione di interruttori e differenziali, requisiti di temperatura delle parti in tensione, metodi di prova per resistenza al fuoco, requisiti dei materiali isolanti, etc., fornendo così la presunzione di conformità tramite indicazioni tecniche precise, non riportate nella Direttiva visto il suo campo di applicazione così sterminato.
Il fabbricante fornisce quindi il suo singolo prodotto dotato di marcatura CE e Dichiarazione di Conformità. Esso dimostra la conformità del proprio prodotto realizzando e mantenendo attivo un Fascicolo Tecnico e un sistema di controllo del processo di fabbricazione, come per tutte le altre Direttive di prodotto, e si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti di sicurezza redigendo e firmando una Dichiarazione di Conformità CE, da consegnare al cliente con il prodotto stesso.
95. Arresto di emergenza delle macchine: la norma UNI EN ISO 13850:2015