Luoghi confinati e gestione del rischio
Un significativo numero di gravi infortuni sul lavoro si verifica in luoghi confinati in cui sono presenti, o si formano accidentalmente, atmosfere pericolose: asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive.
Il Testo Unico, unito all’introduzione del DPR 177/2011, ha voluto sottolineare l’importanza e la gravità dei relativi aspetti operativi dedicando un articolo specifico a questa problematica, che implica numerose responsabilità, anche e in particolare quando si appaltano attività da svolgersi all’interno di tali ambienti presenti nella propria azienda.
MTM Consulting può supportare la tua azienda nel verificare la presenza di tali ambienti e nell’esaminare gli obblighi del Datore di Lavoro nel caso vi si svolgano delle attività anche saltuarie tramite propri addetti o tramite lavoratori in appalto.
Ai fini della legge per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un incidente importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali. Fra di essi si possono citare sicuramente serbatoi di stoccaggio, silos, fogne, fosse biologiche.
Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze però, in funzione del tipo di attività che vi si può condurre o ad altri fattori ambientali, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. É il caso ad esempio di ambienti con aperture di accesso in alto, vasche, canalizzazioni varie o cavedii, camere non ventilate o scarsamente ventilate.
Il Datore di Lavoro deve quindi, nel corso della valutazione dei rischi aziendali, individuare tutti quegli ambienti che si presentano come confinati, o che potrebbero diventarlo in funzione delle attività da svolgervi.
Da tenere in particolare riguardo sono le disposizioni del DPR 177/2011, in caso di affidamento da parte del Datore di Lavoro di attività in tali ambienti ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Vi sono infatti degli obblighi che per il Datore di lavoro committente si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 26 del Testo Unico in merito a contratti d’appalto e rischi da interferenza.
Ad esempio alla verifica della idoneità tecnico professionale si va ad aggiungere la valutazione della qualificazione degli Operatori della ditta appaltatrice proprio secondo lo specifico DPR 177/2011: integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze, integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30%, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il Datore di Lavoro appaltante è quindi responsabile della mancata verifica dell’idoneità a svolgere lavori in ambienti confinati.
Inoltre è necessario gestire le attività tramite un rappresentante dedicato a sorvegliare le lavorazioni e fornire la formazione specifica in materia. Il rappresentante del Datore di Lavoro committente deve: conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, vigilare sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice e limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]
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