Le quasi-macchine in accordo alla Direttiva Macchine – MTM Consulting s.r.l.
Ad oltre tre anni di distanza dall’entrata in vigore, in Italia, della Direttiva Macchine 2006/42/CE ancora non è ben chiaro cosa si intenda per quasi-macchina, concetto introdotto proprio dalla nuova direttiva macchine. MTM consulting s.r.l. è in grado di affiancare i fabbricanti di attrezzature al fine di individuare quelle unità prodotte che rientrano nella definizione di quasi-macchina, aiutandoli a realizzare la documentazione obbligatoria richiesta dalla direttiva.
Il concetto di quasi-macchina è stato espressamente introdotto con la Direttiva Macchine 2006/42/CE al fine di fornire un percorso di immissione sul mercato di quelle unità che non rientrano espressamente nella definizione di macchina e che, nel contempo, richiedono precisi criteri di progettazione in grado di garantire la sicurezza di tutte quelle figure che avranno a che fare con queste unità (installatori, utilizzatori, manutentori, ecc.).
Precisamente, la definizione di quasi-macchine recita “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”.
Dunque, una quasi-macchina è un qualcosa che potrebbe ricordare una macchina ma che, dato che non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata, non può essere utilizzata così com’è, piuttosto deve essere incorporata o assemblata ad un’altra unità in modo che tutto l’insieme possa rientrare nella definizione di macchina. Questo vuol dire che la quasi-macchina, per il fatto stesso di non essere una macchina completa, non può soddisfare tutti i requisiti dell’allegato I della direttiva macchine (altrimenti sarebbe macchina), in quanto alcuni dei rischi potrebbero essere correlati al fatto che l’unità non è completa oppure dall’interfaccia tra la stessa quasi-macchina e le altre unità a cui dovrà essere incorporata al fine di definire una macchina. Per questi motivi, la quasi-macchina potrà soddisfare solo alcuni dei requisiti di sicurezza dell’allegato I. E qui arriva il primo obbligo per il Fabbricante della quasi-macchina: all’atto dell’immissione sul mercato essa deve essere accompagnata da una dichiarazione di incorporazione scritta in accordo a quanto riportato nell’allegato II, punto B della direttiva macchine; in questa dichiarazione, tra le altre cose, il Fabbricante è tenuto ad indicare quali requisiti della direttiva macchine sono stati applicati e soddisfatti nella progettazione della quasi-macchina.
Evidentemente la scelta dei requisiti da indicare non è libera. Per arrivare a questo risultato, il Fabbricante è tenuto a realizzare una documentazione tecnica pertinente in accordo a quanto indicato nell’allegato VII punto B della direttiva. All’interno di questo documentazione vi deve essere la valutazione dei rischi effettuata sulla quasi-macchina che permetta di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti che devono essere indicati nella dichiarazione di incorporazione.
MTM Consulting s.r.l. è in grado di aiutare i Fabbricanti di attrezzature anzitutto nel capire se l’unità prodotta rientra nella definizione di macchina o di quasi-macchina e successivamente di realizzare l’intera documentazione pertinente. Quindi, se trattasi nello specifico di quasi-macchina, MTM Consulting s.r.l. è in grado di effettuare la valutazione dei rischi sul prodotto identificando quali requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I sono applicati e soddisfatti e di realizzare la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l’assemblaggio (redatte in accordo a quanto riportato nell’Allegato VI della direttiva 2006/42/CE) che dovranno accompagnare il prodotto all’atto dell’immissione sul mercato.
[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]