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Lavoratrici Madri e sicurezza sul lavoro

Lavoratrici Madri e sicurezza sul lavoro

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 06/05/2014|Aggiornato: 10/06/2026

In merito alla valutazione dei rischi vi sono spesso aspetti sottovalutati dai Datori di Lavoro. Uno di questi riguarda in generale la considerazione degli addetti di sesso femminile presenti in azienda e adibiti a differenti attività, siano esse produttive dirette o indirette. Se da una parte infatti è necessario svolgere una vera e propria valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti, dall’altra il Testo Unico impone anche di tenere in considerazione nella valutazione del rischio le differenze di genere nella popolazione lavorativa aziendale.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel valutare quali aspetti delle tue attività devono essere considerati in riferimento al genere dei lavoratori e quali devono essere evitati per le donne in gravidanza.

Come detto nell’introduzione il Testo Unico presenta in vari punti, tra cui nelle vere e proprie finalità del Decreto stesso, considerazioni che richiedono al Datore di Lavoro di gestire rischi particolari presenti in azienda, come ad esempio quelli derivanti dalle diversità di genere dei propri addetti. Ciò significa effettuare delle valutazioni che prendano in considerazione le differenze esistenti e sicuramente, tra i temi più delicati e dominanti, vi è la valutazione della possibilità di poter svolgere un’attività tal quale da parte di lavoratrici in gravidanza.

In merito alle attività che una donna può svolgere in stato di gravidanza viene richiesto al Datore di Lavoro di eseguire una mappatura delle lavorazioni ove opera personale di sesso femminile, indicando quali sono gli aspetti critici delle singole attività aziendali per una donna in gravidanza.

L’elenco completo delle situazioni particolarmente rischiose per le donne in gravidanza è di per sé contenuto nello specifico D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Tale Decreto propone un elenco dei pericoli generici e situazioni pericolose correlate, fattori di rischio presenti e esempi di modalità per gestire il rischio in questione.

Il Datore di Lavoro deve quindi, per ogni mansione o attività presente in azienda, elencare quali sono i pericoli generici citati dal D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici gestanti e indicare se è possibile mettere in atto una specifica modalità per gestire il rischio. Ad esempio tra i pericoli generici viene indicata la postura sempre in piedi, postura caratteristica della maggior parte delle attività operative manuali. Il Datore di Lavoro può giustificare lo svolgimento di un’attività avente questo pericolo da parte di una sua addetta gestante solo se garantisce che vi è la reale e costante possibilità da parte della lavoratrice di alternare la propria posizione da eretta a seduta nel corso del turno lavorativo.

Nel caso il Datore di Lavoro non riesca a far fronte a questa richiesta deve adibire momentaneamente ad altra mansione la lavoratrice o richiedere che alla stessa venga consentita l’astensione anticipata dall’attività lavorativa.

Altri pericoli e situazioni pericolose correlate da prendere in considerazione e gestire o limitare sono sicuramente (elenco non esaustivo):

lavoro a turni;

postura sempre seduta;

lavoro in postazioni sopraelevate;

lavoro solitario, isolato da altri addetti;

stress professionale;

mancanza di spazi per riposare;

scarsi livelli di igiene;

alimentazione e orari pasto inadeguati;

colpi e vibrazioni;

rumore;

radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti;

sollecitazioni termiche;

agenti chimici e biologici;

movimentazione manuale di carichi;

lavoro su mezzi in movimento.

Alcune di queste situazioni pericolose, come riportato nel D.Lgs. 151/2001, se non eliminabili, obbligano non soltanto a decidere per l’astensione anticipata, ma riguardano anche l’intero periodo di allattamento. Sono queste stesse anche le tipologie di pericoli che devono essere valutati tenendo conto appunto delle differenze di genere.

Una volta mappate le attività che presentano questi pericoli e gli accorgimenti per gestire gli stessi in caso di lavoratrice in gravidanza, il Datore di Lavoro deve produrre una specifica informativa da consegnare a tutte le lavoratrici.

L’informativa riepiloga le mansioni aziendali, i correlati pericoli citati dal D.Lgs. 151/2001 e la possibilità o meno di poter gestire questi rischi in caso di gravidanza. Inoltre nell’informativa si deve fare poi specifico riferimento al parere del Medico Competente: è infatti a questa figura professionale che, caso per caso, si assume la responsabilità di giudicare le condizioni di salute della lavoratrice, le condizioni lavorative della mansione svolta, le reali possibilità di gestione dei rischi e quindi la necessità o meno di richiedere l’astensione anticipata dall’attività lavorativa, nonché le precauzioni da prendere nel periodo dell’allattamento.

[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]

–

25. La Valutazione del Rischio di Esposizione a Agenti Biologici

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

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