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La Valutazione del Rischio di Esposizione a Agenti Biologici

La Valutazione del Rischio di Esposizione a Agenti Biologici

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 01/04/2014|Aggiornato: 10/06/2026

Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo entri in contatto con un organismo patogeno, si infetti e contragga una malattia. Questo tipo di rischio, indipendentemente dall’attività svolta in azienda, deve essere considerato dal Datore di Lavoro tramite una valutazione dei rischio formalizzata. Il rischio è potenzialmente sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro e il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 vi dedica un intero titolo, il Titolo X Esposizione ad agenti biologici.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel valutare l’applicabilità dei disposti legislativi e nella formalizzazione della valutazione stessa del rischio, individuando le attività di prevenzione, protezione e monitoraggio da intraprendere sul luogo di lavoro.

Sebbene il rischio di esposizione ad agenti biologici venga spesso associato a metodologie di lavoro in un ambiente nel quale si manipolino agenti biologici, come ad esempio un laboratorio di ricerca o una struttura sanitaria, rischi analoghi possono essere presenti nelle altre attività lavorative, ovvero nelle attività che non prevedono la manipolazione di questi agenti come scopo principale, ma che in alcuni tipi di lavorazioni possono esporre i lavoratori a rischi di contatto con agenti biologici. È questo il caso di chi compie, ad esempio, attività di sanificazione, spurgo di sistemi fognari, accesso in aree remote dell’azienda e con livelli di igiene minimi non garantiti, trattamento e stoccaggio di rifiuti, gestione di depuratori aziendali, interventi su sistemi aeraulici, etc.

Allo specifico articolo 271 “Valutazione del rischio”, al comma 5, il Testo Unico indica, in merito al rischio di esposizione ad agenti biologici, quali sono le parti che devono essere comprese nel documento di valutazione specifico:

“le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a) […];

i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate”.

Il punto di partenza quindi fondamentale, per quelle aziende che non manipolano di per sé agenti biologici, lo riveste l’analisi iniziale dei possibili scenari di esposizione, indicando tutte le attività durante le quali risulta possibile incorrere nel contatto con un agente biologico.

A differenza poi di quello che accade per gli agenti chimici, non è possibile stabilire un Valore Limite di Esposizione, ovvero definire delle dosi (sul modello TLV per le sostanze chimiche) che abbiano funzione di soglia per discriminare tra condizioni di presenza e assenza di rischio.

Analogamente però a quanto accade per gli agenti chimici, sono state nel tempo realizzati ed approvati metodi qualitativi / quantitativi proposti da ARPA e INAIL, in modo da ricavare un Indice di Rischio partendo dalle caratteristiche mappabili relative all’attività a rischio di esposizione.

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici deve quindi essere condotta sulla base di tutte le informazioni disponibili relative alle peculiarità degli agenti biologici e alle modalità lavorative ed in particolare sulla base di:

classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;

fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

lavoratori esposti;

metodi e procedure lavorative adottate, nonché delle misure preventive e protettive applicate.

Possibili attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici sono indicate nell’Allegato XLIV del D.Lgs. 81/2008, ove le attività lavorative vengono sostanzialmente separate in 3 gruppi.

Nel primo gruppo si inseriscono quelle attività nelle quali gli agenti biologici vengano volutamente introdotti nel ciclo lavorativo per: laboratori, ricerca e sperimentazione biologica, sanità, zootecnia e veterinaria, farmaceutica, alimentare (produzione vaccini e farmaci, kit diagnostici con prove biologiche), etc.

Nel secondo gruppo rientrano le attività lavorative nelle quali la presenza dell’agente biologico non è voluta, perché non rappresenta uno specifico oggetto dell’attività stessa, ma esso è quasi sempre presente. In questo gruppo rientrano lavoratori addetti a: industria alimentare, agricoltura e zootecnia, macellazione e industria di trasformazione di derivati animali, servizi veterinari e sanitari, servizi di disinfezione e disinfestazione, servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, etc.

Nel terzo gruppo rientrano le attività lavorative nelle quali la presenza dell’agente biologico non è voluta, ma esso può essere presente in quanto non possono essere eliminati i veicoli di trasmissione. In questo gruppo rientrano i lavoratori non inseriti nelle attività dei due gruppi precedenti. Caso esemplare di questo gruppo sono le attività condotte dagli addetti alle pulizie e le attività di manutenzione dei servizi generali, ove si accede generalmente anche ad aree (cabine, vasche, cavedii, sotterranei, tunnel per impianti, locali tecnici in genere) non considerate luoghi di lavoro e nelle quali, generalmente, è possibile che i livelli minimi di igiene non siano rispettati.

Anche per questo tipo di attività deve essere svolta una adeguata valutazione del rischio, mappando le lavorazioni specifiche da svolgere e redigendo apposite procedure.

[A cura di: ing. Riccardo Bozzo per mtm consulting s.r.l.]

3. La manutenzione elettrica sui macchinari industriali

Posted in Salute e Sicurezza sul Lavoro

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