Gestione aziendale dei carrelli industriali semoventi
Il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., relativamente agli obblighi del Datore di Lavoro, richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano “sicure”, vale a dire rispondenti ai requisiti di sicurezza ad esse applicabili. Questo livello di sicurezza deve essere mantenuto nel tempo, per mezzo di idonea manutenzione periodica. Per quanto concerne i carrelli industriali semoventi, l’aspetto diventa prioritario per le attrezzature di proprietà dell’azienda, a cui spetta non solo l’utilizzo, ma anche la manutenzione delle attrezzature.
MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i Datori di lavoro nella valutazione dei rischi esistenti sulle attrezzature di lavoro esistenti in azienda, valutando anche le attività di controllo e di manutenzione periodica che è necessario attuare al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza.
L’art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. richiama alcuni degli obblighi del datore di lavoro relativamente alle attrezzature di lavoro; nello specifico esse:
devono essere installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso,
devono essere oggetto di idonea manutenzione che possa garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70, e siano corredate, dove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione,
devono essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 1, lettera z).
Inoltre, deve essere curata la tenuta e l’aggiornamento di un registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è previsto.
Soffermiamoci quindi sui carrelli industriali semoventi, evidenziando come questa tipologia di macchine si inserisce all’interno degli obblighi ora visti.
Gli infortuni legati all’uso di queste attrezzature sono piuttosto frequenti, spesso con gravi conseguenze. I principali pericoli sono legati a:
investimento di persone,
perdita accidentale di stabilità del carrello,
uso non corretto, improprio o non adeguato del carrello,
caduta del carico.
Il primo aspetto da valutare è la sicurezza dell’attrezzatura: un carrello industriale semovente, prima di essere messo a disposizione dei propri lavoratori, deve essere “sicuro”. Questo va oltre la presenza o meno della targa di identificazione CE; in quanto si tratta di valutare la reale sicurezza dell’attrezzatura e di garantirla nel tempo con opportuni interventi di manutenzione che siano documentati.
Pertanto, è necessario garantire, anzitutto, che il carrello e i relativi accessori (accessori di sollevamento, come le prolunghe per le forche, ma anche batterie, carica batterie) siano dotati di targa di identificazione con le pertinenti informazioni necessarie ad un loro corretto utilizzo da parte dell’operatore. A riguardo è necessario garantire l’esistenza, in azienda, del manuale di uso e manutenzione dei carrelli industriali utilizzati. Il manuale, infatti, è la documentazione necessaria e indispensabile a formare l’operatore e a informarlo per quanto concerne i limiti e i rischi residui legati all’uso del carrello. Analoga considerazione vale per batterie, carica batterie ed eventuali accessori di sollevamento utilizzati insieme al carrello.
La documentazione originale è fondamentale, non solo per formare correttamente l’operatore all’uso del carrello, ma anche per configurare o allestire il carrello al fine di rientrare nell’uso previsto dal fabbricante. Il tipo di configurazione prevista e ammessa è, infatti, indicata dal costruttore all’interno del manuale di uso e manutenzione e/o sulla la targa di identificazione. A riguardo è bene ricordare come alcuni allestimenti dei carrelli elevatori modificano l’originale destinazione d’uso: ad esempio, bracci gru, cestelli porta persone o attrezzature equivalenti trasformano il carrello in una delle attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e come tale deve essere sottoposto a verifiche periodiche in accordo a quanto indicato nell’art. 71, comma 11, dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tra l’altro, in molti casi, Il fabbricante dell’accessorio (per esempio un braccio gru) e del carrello sono diversi (dunque sono acquistati separatamente sul mercato) oppure sono lo stesso fabbricante, ma nella destinazione d’uso del carrello industriale non è menzionato il possibile utilizzo di quell’accessorio. In questo caso, dunque, il braccio gru rappresenta un’attrezzatura intercambiabile ai sensi della Direttiva Macchina, in quanto una volta assemblata al carrello aggiunge una nuova funzione, quale quella, appunto, di sollevare carichi sospesi mediante funi, catene, ganci. Pertanto, il braccio gru dovrà essere marcato CE in accordo alla Direttiva Macchine, essere accompagnato da una dichiarazione CE di conformità e da istruzioni per l’uso che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di carrelli con cui è possibile assemblare l’accessorio e includere le necessarie istruzioni di montaggio oltre che le prescrizioni di sicurezza e i rischi residui legati all’utilizzo dell’accessorio.
Tutte queste informazioni devono essere in possesso del Datore di lavoro nel momento in cui sceglie il carrello industriale semovente e i relativi accessori da mettere a disposizione dei propri lavoratori.
Vi sono, infine, da analizzare gli aspetti manutentivi. Nel caso di carrelli elevatori di proprietà, la responsabilità della manutenzione spetta sicuramente al Datore di lavoro, che può eventualmente demandarla a società esterne (rimanendone comunque responsabile). L’art. 71, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è molto chiaro: la manutenzione sulle macchine in azienda deve essere di tipo periodico (dunque non solo a rottura) e deve essere tale da garantire il corretto funzionamento della macchina e un suo utilizzo sicuro, che possa mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza che la macchina aveva in origine. Gli interventi di manutenzione richiesti devono essere effettuati secondo quanto indicato nelle istruzioni per l’uso originali del carrello o, qualora non siano presenti, secondo procedure definite dallo stesso Datore di lavoro e documentate in maniera idonea. Gli aspetti da controllare, normalmente, sui carrelli elevatori sono:
i dispositivi di segnalazione e di avvertimento, che devono essere efficienti;
la presenza delle targhette identificative dei singoli organi di comando presenti;
le leve di comando devono tornare in posizione neutra una volta rilasciate;
i dispositivi di comando devono essere inattivi in assenza dell’operatore sul posto di guida;
le forche del carrello devono essere in condizioni efficienti.
Queste e altri controlli, sono reperibili, come detto, sulle istruzioni originali del carrello elevatore o su apposite Linee guida realizzate dall’ISPESL (ora INAIL).
Analoghi controlli periodici dovranno essere effettuati sul pacco batterie, sul carica batterie e sugli accessori (come bracci gru, per esempio) che lavorano insieme al carrello elevatore.
[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]
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