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Direttiva 2014/34/UE, la nuova Atex di prodotto

Direttiva 2014/34/UE, la nuova Atex di prodotto

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 07/01/2015|Aggiornato: 10/06/2026

Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, è stata pubblicata la nuova Direttiva Atex 2014/34/UE. Questa Direttiva è inerente i prodotti (apparecchi e sistemi di protezione) destinati ad essere installati all’interno di un’atmosfera potenzialmente esplosiva, come definita in accordo alla Direttiva Atex 1999/92/CE. Di fatto, si tratta di un aggiornamento della Direttiva Atex di prodotto, mentre la cosiddetta Atex sociale resta invariata.

MTM Consulting s.r.l. è in grado di aiutare i Fabbricanti nell’individuare gli apparecchi e i sistemi di protezione che sono oggetto della Direttiva Atex e quindi di seguirli nel processo di certificazione che porta alla marcatura CE del prodotto prima della immissione sul mercato. Allo stesso modo, è in grado di affiancare importatori o distributori che dovessero trovarsi nella condizione di valutare la conformità del prodotto prima di importarlo o di distribuirlo nel territorio della UE.

La nuova Direttiva Atex 2014/34/UE definisce i criteri di progettazione e realizzazione dei prodotti destinati ad essere utilizzati all’interno di un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

Per atmosfera potenzialmente esplosiva si intende una miscela di gas e aria o di polveri e aria che, in determinate condizioni, potrebbe essere all’origine di fenomeni esplosivi laddove vi sia una potenziale sorgente di innesco. Le realtà aziendali che, a seguito della attività svolta, si trovano a dover gestire una atmosfera potenzialmente esplosiva sono molte e diversamente variegate: per esempio, si passa dalle aziende cosmetiche, farmaceutiche o di imbottigliamento, per quanto riguarda la presenza di gas potenzialmente esplosivi, fino alle aziende alimentari o di verniciatura, per la presenza di polveri pericolose dal punto di vista del rischio esplosione. In queste realtà è compito del Datore di Lavoro affrontare il pericolo esplosione all’interno della valutazione dei rischi aziendale in quanto parte degli obblighi a lui soggetti: il rischio esplosione è infatti oggetto del Titolo XI del D:Lgs. 81/2008 e, come tale, deve essere considerato nella valutazione dei rischi. La classificazione dei luoghi rispetto al rischio esplosione deve essere effettuato in accordo a quanto richiesto dalla Direttiva 1999/92/CE, nota come Atex sociale. Tale Direttiva è ancora attualmente vigente. Le attrezzature di lavoro (macchine, impianti, quadri elettrici, ecc.) che il datore di lavoro installa e/o usa in ambienti classificati come potenzialmente esplosivi, devono essere marcate rispetto alla Direttiva Atex di prodotto, attualmente la Direttiva 94/9/CE, che sarà sostituita a breve integralmente dalla nuova Direttiva 2014/34/UE.

Pertanto, Il dover garantire la sicurezza del prodotto rispetto al rischio esplosione è un qualcosa che spetta anzitutto al Fabbricante, che deve correttamente certificare il prodotto rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva 2014/34/UE e in seconda battuta al Datore di Lavoro, che deve scegliere l’attrezzatura di lavoro con certificazione Atex di prodotto idonea all’ambiente potenzialmente esplosivo in cui essa sarà installata. è bene sottolineare, che la procedura di valutazione della conformità che il Fabbricante di un prodotto oggetto della Direttiva 2014/34/UE è tenuto ad adottare cambia a seconda del gruppo in cui rientra quel prodotto e della categoria di protezione correlata alla pericolosità dell’ambiente potenzialmente esplosivo in cui quel prodotto deve essere utilizzato. Dal punto di vista tecnico, la suddivisione degli apparecchi in gruppi e in categorie è del tutto analoga a quella presente nella attuale Direttiva 94/9/CE. Stesso discorso vale per le diverse procedure di certificazioni previste e per i requisiti essenziali di sicurezza. Pertanto, a livello puramente tecnico, non vi sono sostanziali aggiornamenti con la nuova Direttiva 2014/34/UE. Quello che è cambiato è una rivisitazione di tutti gli attori della filiera del prodotto, in particolare per quanto riguarda rappresentante autorizzato, importatore e distributore. Gli obblighi esistenti per queste figure, così come quelli che vertono anche sul Fabbricante, sono applicabili già attualmente secondo la nuova Direttiva 2014/34/UE. Invece, le indicazioni puramente tecniche (come le principali definizioni, la classificazione degli apparecchi e i requisiti essenziali di sicurezza) saranno applicabili solo a partire dal 20 aprile 2016 e, per questi aspetti, resta in vigore l’attuale Direttiva 94/9/CE. Di fatto, le due direttive fino a questa data vivranno in parallelo.

Le figure sopra indicate sono state oggetto di riorganizzazione in tutte le direttive di prodotto di ultima pubblicazione in modo che queste ultime fossero correttamente allineate tra loro. Vediamo specificatamente cosa richiede questo nuovo allineamento per le diverse figure coinvolte.

Il rappresentante autorizzato può ricevere mandato scritto da parte del Fabbricante per conservare la documentazione tecnica di progetto e interfacciarsi con le Autorità nazionali di sorveglianza del mercato, tuttavia non può ricevere mandato per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza della Direttiva né per realizzare la documentazione tecnica che spettano sempre e comunque al Fabbricante.

Importatore e Distributore, parimenti, sono tenuti a verificare, prima di immettere il prodotto sul mercato della UE, che il Fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità, rispetto al gruppo e alla categoria di protezione del prodotto. Inoltre devono verificare la correttezza delle informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione CE e sulla targa di identificazione CE e sono tenuti immediatamente a informare le corrispondenti autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti al prodotto che hanno importato e/o distribuito sul territorio della UE. Specifico impegno dell’importatore, in ultimo, è quello di indicare sul prodotto il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale a cui possono essere contattati.

[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]

6. Luoghi confinati e gestione del rischio

Posted in Marcatura CE

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