Direttiva 2014/29/UE inerente i Recipienti Semplici a Pressione
Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 29/03/2014 è stata pubblicata la nuova Direttiva inerente la messa a disposizione sul mercato dei Recipienti Semplici a Pressione, Direttiva 2014/29/UE. Questa nuova Direttiva introduce alcune novità rispetto alla precedente Direttiva 2009/105/CE che ha subito sostanziali modifiche e di cui ne rappresenta, quindi, una rifusione.
MTM Consulting s.r.l. è, da una parte, in grado di aiutare i Fabbricanti di Recipienti Semplici a Pressione nel processo di certificazione che porta alla marcatura CE del prodotto prima della immissione sul mercato e, dall’altra, affiancare i Datore di Lavoro nella scelta e valutazione dei prodotti acquistati anche al fine di soddisfare le richieste del D.M. 329/04 relativamente alle attrezzature in pressione, per quanto concerne la dichiarazione di messa in esercizio di tali attrezzature e le eventuali prove da far effettuare.
La nuova Direttiva 2014/29/UE inerente la messa a disposizione sul mercato dei Recipienti Semplici a Pressione disciplina la sicurezza legata alla progettazione, realizzazione e immissione sul mercato dei prodotti che rientrano sotto la definizione di Recipienti Semplici a Pressione (dall’inglese Simple Pressure Vessels, SPV). In particolare, sono oggetto della Direttiva i recipienti fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:
recipienti saldati, destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non destinati a essere esposti alla fiamma;
parti e componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
recipiente costituito alternativamente dai seguenti elementi: I) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’esterno e/o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; II) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
pressione massima di esercizio del recipiente inferiore o pari a 30 bar e prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar × l;
temperatura minima di esercizio non inferiore a – 50 °C e temperatura massima di esercizio non superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
In merito al campo di applicazione è doveroso specificare che i limiti di 30 bar per la pressione e di 10000 bar x l rappresentano i limiti superiori oltre i quali il prodotto non rientra nella Direttiva 2014/29/UE qui analizzata, ma cade nella Direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione, comunemente nota come PED (Pressure Equipment Directive). Pertanto, recipienti a pressione di grosse dimensioni seguono le procedure di certificazione previste dalla PED sebbene contengano aria o azoto e rispettino la forma cilindrica sopra indicata.
Per quanto concerne le disposizioni per i Fabbricanti, la Direttiva pone una importante differenziazione:
I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I;
I recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar × l devono essere concepiti e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.
In accordo alla Direttiva 2014/29/UE, dunque, i recipienti in cui il prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l non devono rispettare i requisiti riportati in Allegato I e, di conseguenza, per essi il Fabbricante non è tenuto ad adottare una delle procedure di certificazione previste dalla Direttiva, ma è esclusivamente tenuto a progettare e realizzare il recipiente in accordo a quanto definito dalle norme tecniche in vigore e rappresentative dello stato dell’arte, ad apporre sul recipiente stesso le informazioni richieste dall’Allegato III, punto 1 della Direttiva (ma non la marcatura CE) e ad accompagnare al recipiente le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza, come richiesta in Allegato III, punto 2. Questo significa che, anche se di dimensione limitata, il recipiente deve essere sempre realizzato in modo che risulti sicuro, adottando le disposizioni delle norme armonizzate, anche se non richiede la marcatura CE e può essere immesso sul mercato senza dover adottare una delle procedure di certificazione previste dalla Direttiva.
Al contrario, nel caso in cui il prodotto PS x V superi il valore di 50 bar x l è necessario che siano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza in Allegato I, che sia preparata la pertinente documentazione tecnica ed è necessario adottare una delle procedure di certificazione previste dalla Direttiva prima della immissione sul mercato del prodotto (che dovrà presentare idonea marcatura CE come previsto dalla Direttiva).
La procedura di certificazione, descritta in Allegato II della Direttiva, consiste in un esame “UE” del tipo effettuato da un Organismo Notificato esterno (reperibile a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm ). L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con la quale un Organismo Notificato esamina il progetto tecnico del recipiente e verifica che rispetti le prescrizioni della direttiva. L’esame UE del tipo consiste in prove e verifiche da effettuarsi prima della fabbricazione in serie del recipiente e, dunque, prima della sua immissione sul mercato. La procedura di certificazione da adottare è, in realtà, tanto più complessa ed invasiva, da parte dell’Organismo Notificato, quanto più alto è il valore PS x V del recipiente e dunque la sua pericolosità, secondo una logica assodata già presente nelle altre Direttive nuovo approccio esistenti (PED, Atex, macchine, ecc.).
In ultimo, è bene ricordare che i recipienti a pressione oggetto della Direttiva 2014/29/UE, per quanto concerne la messa in servizio e l’esercizio nel tempo da parte dell’utilizzatore finale, sono oggetto, in Italia, del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 che, dal campo di applicazione, esclude esclusivamente i recipienti con capacità inferiore a 25 l e, se con pressione inferiore a 12 bar, anche quelli fino ad una capacità di 50 l. Per tutti i restanti recipienti a pressione oggetto della Direttiva 2014/29/UE il Datore di Lavoro, prima di utilizzare il serbatoio, è tenuto ad effettuare una dichiarazione di messa in servizio all’INAIL e, nei casi previsti dal decreto stesso, far effettuare delle prove di messa in servizio (primo impianto) e delle prove di riqualificazione periodica nel tempo che possano garantire il mantenimento delle condizione di sicurezza del serbatoio.
[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]
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