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Attrezzature intercambiabili ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE: quali sono e cosa fare

Attrezzature intercambiabili ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE: quali sono e cosa fare

Di Massimo Granchi|Pubblicato: 03/09/2014|Aggiornato: 10/06/2026

Le attrezzature intercambiabili rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE; in particolare, prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un’attrezzatura intercambiabile, il Fabbricante è tenuto ad effettuare la stessa procedura di valutazione della conformità abitualmente applicata per le macchine oggetto della Direttiva.

MTM Consulting s.r.l. è in grado di aiutare i Fabbricanti a capire quali prodotti rientrano nella definizione di “attrezzatura intercambiabile” e successivamente a seguire il corretto processo di certificazione e di immissione sul mercato, in modo da rispettare le richieste del D.Lgs. n.17/2010 che recepisce in Italia la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Le attrezzature intercambiabili sono tra i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Per attrezzatura intercambiabile si intende un “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”. Alla luce della definizione ora vista, emergono due peculiarità che identificano un’attrezzatura intercambiabile:

le attrezzature intercambiabili sono progettate e costruite per essere montate alla macchina base successivamente alla sua messa in servizio; le attrezzature, invece, montate su una macchina dallo stesso fabbricante di quest’ultima prima della immissione sul mercato, sono da considerarsi parte della macchina.

le attrezzature intercambiabili sono assemblate alla macchina da parte dello stesso operatore, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante dell’attrezzatura. Qualora l’attrezzatura possa essere montata sulla macchina solo con l’intervento del fabbricante dell’attrezzatura stessa o della macchina base, in entrambi i casi, non si tratta di attrezzatura intercambiabile, ma si evidenzia una modifica della macchina base originale con necessaria e successiva nuova certificazione della macchina.

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e dunque, in Italia, del D.lgs. n.17/2010, le attrezzature intercambiabili rientrano nel processo di certificazione normalmente identificato per le “macchine”. Vale a dire, il Fabbricante di una attrezzatura intercambiabile, prima della sua immissione sul mercato o, se realizzata per uso proprio, messa in servizio, è tenuto a garantire che sia presente il fascicolo tecnico (e dunque anche la valutazione dei rischi che attesti il rispetto del requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine riportati in Allegato I), che sia stata redatta la dichiarazione CE di conformità, che il prodotto disponga di targa di identificazione CE e che lo stesso prodotto sia accompagnato da idonee istruzioni per l’uso che ne consentano anche una facile e sicura installazione sulla macchina base per cui quella attrezzatura intercambiabile è stata realizzata.

Esempi di attrezzature intercambiabili sono: attrezzature di lavoro collegate ai tre ganci dei trattori agricoli, benne miscelatrici per macchine operatrici, prolunghe per carrelli elevatori, cesta porta persone per gru, ecc.

Nello specifico, il fabbricante di una attrezzatura intercambiabile deve specificare, nelle istruzioni, su quali macchine può essere assemblata e utilizzata in sicurezza l’attrezzatura, specificando le caratteristiche tecniche che deve avere la macchina oppure facendo riferimento a modelli specifici di macchina.

Inoltre, nell’ambito della valutazione dei rischi che il Fabbricante è tenuto a effettuare per garantire che la propria attrezzatura intercambiabile soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, è necessario garantire che anche la combinazione dell’attrezzatura intercambiabile e della macchina base a cui l’attrezzatura è destinata, soddisfi tutti i pertinenti requisiti di sicurezza in allegato I e venga, di conseguenza, adottata la idonea procedura di certificazione. Questo è dovuto al fatto che la macchina base è certificata dal fabbricante originale per essere utilizzata così come è stata venduta; pertanto nel momento in cui si installa sulla macchina un’attrezzatura intercambiabile è necessario che l’intero insieme rimanga sicuro e soddisfi sempre i requisiti di sicurezza della Direttiva. Questo aspetto dovrà essere garantito dal Fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile in quanto non solo progetta e realizza l’attrezzatura, ma specifica anche su quale macchina/e essa debba/possa essere installata e utilizzata.

Evidentemente, qualora l’insieme macchina base più attrezzatura intercambiabile rientrasse in Allegato IV (elenco di macchine particolarmente pericolose), sarebbe necessaria una specifica procedura di certificazione da parte del Fabbricante della attrezzatura; tale procedura deve contemplare l’insieme macchina base più attrezzatura: si pensi ad una cesta porta persone estensibile e rotante per sollevamento oltre i 3 metri di altezza applicata su un sollevatore telescopico fornito dal corrispondente fabbricante con cesta non estensibile oppure non rotante. Trattandosi di attrezzatura di sollevamento per cose e persone oltre i 3 metri di altezza, ricade in Allegato IV ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE. In questo caso il fabbricante della cesta, venduta come attrezzatura intercambiabile (in quanto aggiunge una nuova funzione alla macchina originale), deve garantire la sicurezza anche dell’intero insieme (in quanto è il fabbricante a definire su quali macchine essa può essere utilizzata) e dunque è tenuto ad effettuare una delle procedure di certificazione previste per le macchine elencate in Allegato IV, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

[A cura di: ing. Christian Trinastich per mtm consulting s.r.l.]

Posted in Marcatura CE

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