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Formazione e responsabilità: quando il risparmio porta alla condanna
11/09/2025

Bentornati su MTM News! Dopo la pausa estiva, riprendiamo i nostri approfondimenti su salute e sicurezza sul lavoro con un tema cruciale per le imprese: la formazione in materia e le responsabilità che possono derivare dal risparmio su di essa.

 

Negli ultimi cinque anni la Corte di Cassazione ha più volte richiamato le aziende alla necessità di non sottovalutare l’obbligo formativo, applicando pesanti sanzioni – anche interdittive – nei confronti di chi ha cercato di contenere i costi sacrificando la preparazione dei lavoratori.

 

Secondo il Decreto Legislativo 231/2001, risparmiare sulla formazione in materia di salute e sicurezza non rappresenta soltanto un rischio per i lavoratori, ma può comportare una responsabilità diretta per l’azienda. Il decreto, infatti, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti e prevede sanzioni pecuniarie e interdittive qualora l’impresa tragga vantaggio dall’omissione di obblighi legali.

 

In particolare, l’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che le società rispondono per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Tra queste norme rientrano gli obblighi contenuti nel D.Lgs. 81/2008: l’articolo 18 impone infatti al datore di lavoro di garantire la protezione dei lavoratori, mentre l’articolo 37 prevede che ciascun dipendente riceva una formazione adeguata e aggiornata rispetto ai rischi della propria mansione. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la responsabilità dell’ente può essere accertata anche quando il procedimento penale a carico della persona fisica si estingue per prescrizione (art. 8 del D.Lgs. 231/2001).

 

Di seguito accenniamo brevemente ad alcuni casi concreti in cui la Corte di Cassazione ha condannato la società a partire dal principio qui descritto, completi di link al testo integrale, scaricabile gratuitamente.

 

1.      Cassazione Penale, Sez. IV, 5 giugno 2024 n. 22586

 

Qui la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro per lesioni colpose dovute alla mancata formazione di un dipendente sull’uso del carrello elevatore. Insieme al datore di lavoro, è stata condannata anche la società: 26.000 euro di multa e dieci giorni di interdizione dall’attività. I giudici hanno sottolineato che il lavoratore aveva seguito solo un corso obsoleto, risalente addirittura al 2001, privo di contenuti utili rispetto ai macchinari in uso e mai aggiornato nonostante l’introduzione di nuovi carrelli. La Corte ha inoltre precisato che la formazione specifica sull’uso di un macchinario non può sostituire la formazione generale prevista dal Testo Unico, necessaria a garantire la sicurezza complessiva del lavoratore.
Maggiori dettagli? Leggi e scarica la sentenza integrale (PDF)

 

2.      Cassazione Penale, Sez. IV, 21 settembre 2022 n. 34936

 

Il caso riguardava l’infortunio di un preposto durante l’impilamento di blocchi di marmo. Una società del settore lapideo è stata condannata a 51.600 euro per carenze nel DVR e, soprattutto, per una formazione del personale insufficiente e troppo teorica. È emerso infatti che i lavoratori avevano appreso le pratiche “sul campo”, osservando colleghi più anziani, e che le poche ore di corsi dedicate erano generiche e inadeguate. L’infortunio di un dipendente, addetto alla movimentazione di massi, ha messo in luce come queste lacune non fossero episodi isolati ma parte di una gestione organizzativa inadeguata.
Maggiori dettagli? Leggi e scarica la sentenza integrale (PDF)

 

3.      Cassazione Penale, Sez. IV, 29 gennaio 2020 n. 3731

 

Il caso si è verificato all’interno di una centrale elettrica, dove un operaio privo di abilitazione è stato messo alla guida di un muletto e ha riportato gravi lesioni a seguito del ribaltamento del mezzo. La società è stata ritenuta responsabile per aver risparmiato sul personale formato, impiegando lavoratori non qualificati. La Corte ha inoltre ribadito che non conta quanto sia grande il risparmio ottenuto: anche un vantaggio economico minimo (come quello derivante dall’evitare un corso di formazione o dal rinviare un aggiornamento) è sufficiente a configurare il “vantaggio” richiesto dalla legge per attribuire la responsabilità alla società.
Maggiori dettagli? Leggi e scarica la sentenza integrale (PDF)

 

4.      Cassazione Penale, Sez. IV, 6 febbraio 2025 n. 4810

 

Il caso riguardava la morte di un lavoratore durante i lavori di ripristino della copertura di un capannone. La Suprema Corte ha anche qui confermato che l’esiguità del vantaggio economico non esonera la società dalla responsabilità. Anche risparmi modesti, se ottenuti tagliando la formazione, possono portare a gravi conseguenze e far scattare le sanzioni 231.
Maggiori dettagli? Leggi e scarica la sentenza integrale (PDF)

 

In conclusione, il messaggio che emerge è evidente: ridurre o omettere la formazione non è una semplice scelta gestionale, ma una vera e propria colpa di organizzazione da non sottovalutare. Senza percorsi formativi adeguati, l’impresa espone infatti i propri lavoratori a rischi concreti e sé stessa a pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.

 

Per chi desidera approfondire i casi e leggere le motivazioni della Corte, le sentenze integrali citate sono disponibili gratuitamente sotto ciascun paragrafo. Buona lettura!

 

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